Per la tipologia di debiti definibili la Rottamazione-quinquies può essere applicata per i carichi impugnati, sia ancora sub giudice che definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato. Per i giudizi pendenti, inoltre, l’adesione alla definizione agevolata, ed il successivo pagamento della prima rata, determina l’immediata estinzione del procedimento giurisdizionale.
Possono essere estinti con la Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, solo se derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633 del 1972) ovvero dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti esclusivamente all’INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento eseguito dal medesimo ente di quelli dovuti ad altri enti previdenziali ed assistenziali). All’interno di tale perimetro di applicazione, più ristretto rispetto alle precedenti edizioni, è possibile definire i carichi oggetto di procedimenti giurisdizionali il cui giudizio sia definitivo o ancora pendente. In particolare la Rottamazione-quinquies potrà trovare applicazione sia per le iscrizioni a ruolo in base agli accertamenti non definitivi (per le imposte e contributi corrispondenti ad un terzo dell’ammontare corrispondente agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati), che per le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo conseguenti alle sentente passate in giudicato.
Con riferimento alle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato, ovvero ai contributi previdenziali dovuti all’INPS, la Rottamazione-quinquies rappresenta anche una forma impropria di definizione agevolata dei giudizi pendenti. Con la presentazione dell’apposita dichiarazione il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti in qualsiasi grado di giudizio. Sotto il profilo processuale, a seguito dell’adesione, e nelle more del versamento della prima o unica rata del piano di pagamento, il procedimento viene sospeso. Successivamente, con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, e dietro presentazione delle quietanze di versamento, è dichiarata dal giudice d’ufficio l’estinzione del procedimento.
Ne consegue che per i carichi oggetto di giudizi pendenti la Rottamazione-quinquies, a seconda degli effetti, si perfeziona in diversi momenti. In termini generali, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i carichi definibili sono sospesi i termini di versamento degli obblighi di pagamento delle dilazioni in essere, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, mentre quelle in corso sono sospese (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo), il debitore non è considerato irregolare (ovvero inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973) e il relativo debito, fin quando il piano di pagamento sarà in regola, non rileverà ai fini della preclusione alle autocompensazioni (di cui all’articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010), né per il blocco delle compensazioni (di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006). Le procedure esecutive in essere alla data dell’adesione si estinguono con il versamento della prima o unica rata, mentre il debito rottamato viene cancellato solo con l’integrale pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione (aspetto rilevante ai fini dell’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’articolo 13 della legge n. 74 del 2000).
Sotto il profilo giurisdizionale, al contrario, la Rottamazione-quinquies si perfeziona immediatamente. L’estinzione del procedimento è subordinata alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In linea con la norma di interpretazione autentica assunta per la Rottamazione-quater, all’esito di un lungo contenzioso, con l’articolo 12-bis del decreto legge n. 84 del 2025, anche per la Rottamazione-quinquies, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento delle prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, con effetto irreversibile, dietro presentazione della documentazione attestante tale versamento.
L’estinzione del giudizio è definitiva, anche nel caso in cui il contribuente non provveda a versare le restanti somme dovute. Sotto tale profilo, pertanto, non trovano applicazione le regole che disciplinano la decadenza prevista in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano di dilazione prescelto.
Paolo Iaccarino - Fiscalfocus