20 febbraio 2026

Rottamazione quinquies e rateazioni: cosa si sospende, cosa si revoca e cosa resta pagabile

Con la domanda alla Rottamazione quinquies le rate del vecchio piano si sospendono solo per i carichi rottamati, subito

La Rottamazione quinquies prevede che, una volta presentata la domanda di adesione, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la nuova definizione agevolata sono automaticamente revocate.

Il comma 91, art. 1, della L. 199/2025, lettera b), stabilisce che “a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”, la sospensione riguarda solo i carichi definibili inseriti nella domanda, non “tutto il piano” in modo indiscriminato.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la FAQ n. 19 ha chiarito che, qualora nello stesso piano di rateizzazione in corso siano inclusi sia debiti per i quali il contribuente ha aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti ai quali non intende aderire o ai quali non può aderire perché “non rottamabili”, la presentazione della domanda produce un effetto preciso: limitatamente ai “carichi definibili” indicati nell’istanza, determina la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dalle precedenti rateizzazioni fino al 31 luglio 2026, data di scadenza della prima (o unica) rata delle somme dovute per la definizione agevolata.

In questa situazione, per proseguire regolarmente il pagamento delle rate relative agli altri debiti (“non rottamabili”), il contribuente potrà utilizzare il servizio “Paga online” disponibile sul sito e sull’App Equiclick, seguendo le istruzioni per il versamento, oppure potrà rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel caso in cui venga presentata un’istanza di rottamazione totale e alcune somme risultano non rottamabili, la domanda resta valida solo per i carichi rottamabili. Questa casistica, però, può verificarsi solo nel caso in cui si presenta la richiesta in area pubblica. Come delineato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, è possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

•                     in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e CNS nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;

•                     in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Con la FAQ n. 7 si specifica in merito un passaggio importante: se la domanda viene presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se la domanda viene presentata in area pubblica, si potranno inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione quinquies e quindi “definibile”. Pertanto, in area riservata il servizio mostra/seleziona solo i carichi “rottamabili”, quindi l’errore è molto meno probabile; in area pubblica, invece, inserendo manualmente gli identificativi può capitare di indicare atti che poi risultano non definibili. In ogni caso, se ci sono carichi rottamabili l’istanza resta valida per quelli e i non rottamabili restano fuori. Se invece nessuno dei carichi indicati è rottamabile, la domanda può essere respinta. Nella comunicazione che l’Agenzia delle Entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2026, verranno poi riportati gli importi dovuti e il piano.

Il comma 94, art. 1, della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che “limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la domanda di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese ai sensi del predetto comma 91, lettera b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973”. Stando al dettato normativo, sostanzialmente, per questi carichi non è più possibile ottenere una nuova rateazione ordinaria con la conseguenza che, per quei debiti, dal 31 luglio 2026 la strada della dilazione ordinaria viene preclusa.

Al riguardo, però, la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella FAQ n. 15 ha generato qualche incertezza interpretativa. Nel descrivere le conseguenze dell’inefficacia della definizione agevolata, l’Amministrazione ha infatti precisato che i carichi inclusi in un piano di definizione decaduto non sarebbero più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973. Secondo questa lettura, il divieto opererebbe in modo assoluto, quindi anche con riferimento a carichi mai oggetto di precedente dilazione, nonostante la Rottamazione-quinquies non produca una vera e propria “decadenza” dal piano di rateazione, ma una revoca tecnica della dilazione sospesa. Si tratta di un chiarimento tutt’altro che secondario, perché sembra discostarsi dalla lettura letterale dell’art. 1, comma 94, della legge n. 199/2025, che parrebbe invece circoscrivere gli effetti alle sole dilazioni già esistenti e sospese.

Martina Giampà - Fiscalfocus