24 aprile 2026

Rottamazione quinquies, entro il 30 aprile possibile presentare istanze multiple

Domande da inviare solo in modalità telematica. Un metodo per evitare di perdere i benefici se si salta il pagamento. Moltiplicando le possibilità del mantenimento dei piani

Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile, per la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies, i contribuenti sono alle prese con gli ultimi dubbi connessi alla disciplina della nuova sanatoria. La normativa attuale si differenzia dalle edizioni precedenti in molteplici aspetti, che vanno dalla individuazione dei carichi rottamabili alle regole della decadenza, senza dimenticare il ben più ampio, 54 rate, perimetro temporale massimo per il pagamento delle somme dovute.

La presentazione della domanda consente di anticipare, in via provvisoria, alcuni effetti della sanatoria. In particolare, una volta trasmessa l’istanza: Si sospendono i termini di decadenza e di prescrizione; Si sospendono fino al 31 luglio 2026 le rate in scadenza di dilazioni precedenti in corso; Il debitore non è considerato moroso agli effetti dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973, e dell’articolo 28 ter, Dpr 602/1973. Il primo articolo prevede che, in caso di pagamenti eseguiti da enti pubblici per importi maggiori di 5 mila euro, l’ente deve verificare la sussistenza di morosità del beneficiario nei riguardi dell’agente della riscossione per importi almeno pari a 5 mila euro. In caso di esito positivo, il pagamento è sospeso fino a concorrenza del debito a ruolo, in attesa che l’agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi. L’articolo 28 ter, Dpr. 602/1973, stabilisce invece che in caso di erogazioni di rimborsi d’imposta, il rimborso sia sospeso, in presenza di debiti verso l’agente della riscossione. Entrambe le disposizioni, pertanto, sono disinnescate con la sola presentazione della domanda di rottamazione; Sono inibite nuove procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi dei veicoli e ipoteche). Le procedure esecutive in corso sono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Fermi e ipoteche già iscritti, invece, conservano validità; Il debitore non è considerato moroso ai fini del rilascio del Durc.

1 I carichi

Affidamenti al 31/12/23

Rientrano nella rottamazione quinquies solo i carichi tributari rivenienti dagli affidamenti effettuati sino al 31 dicembre 2023 a titolo di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie. Si tratta in particolare delle operazioni di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Poiché il riferimento è agli affidamenti, ne deriva che non rientrano nella sanatoria le procedure che, al 31 dicembre 2023, erano ancora ferme alle comunicazioni di irregolarità, poiché tale fase è precedente a quella della formazione del ruolo. Inoltre, poiché come anche nelle precedenti edizioni si deve guardare alla trasmissione del ruolo, non rileva la data di notifica della cartella di pagamento, che può anche essere di molto successiva al suddetto termine. Stante tale limitazione, è evidente che non sono interessati a questa definizione tutti i carichi diversi da quelli su descritti, quali, ad esempio, gli accertamenti e i tributi locali. Accanto a queste partite, possono beneficiare della definizione i contributi Inps non versati, purché non derivanti da avvisi di accertamento, e le multe stradali irrogate da amministrazioni dello stato (dunque, non anche le multe della polizia locale). Per facilitare il debitore nella individuazione dei debiti rottamabili, Ader mette a disposizione degli interessati, nell’area riservata del sito, le cartelle che possono essere incluse nella sanatoria. Il debitore può suddividere i carichi in più istanze, in modo da evitare che se si saltano delle rate si perdano tutti i benefici di legge.

2 Le domande

Trasmissione telematica

La domanda va trasmessa solo in via telematica, entro la fine di aprile. Entro la stessa data, è inoltre possibile integrare o revocare l’istanza già presentata. Una peculiarità della rottamazione quinquies è l’ampia dilazione dei pagamenti che può arrivare, in teoria, a 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di 9 anni. Nel concreto, però, considerato che la rata minima non può essere inferiore a 100 euro, per debiti di importo complessivo modesto, la dilazione massima non sarà accessibile. Una ulteriore differenza è costituita dal fatto che le rate sono tutte di pari importo e non sono più previste quindi le due “maxi rate” iniziali del 10% ciascuna. In questo modo, si facilita l’adempimento del debitore. Sulla rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%. In particolare: Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; Dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027; Dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Il pagamento non può essere effettuato con la compensazione di crediti d’imposta nel modello F24. Il piano dei pagamenti viene trasmesso da agenzia delle Entrate – Riscossione entro la fine del mese di giugno. A tale riguardo, si ricorda che il provvedimento di Ader costituisce l’unico atto impugnabile della procedura, ai fini della contestazione di eventuali errori commessi, ad esempio, nella individuazione dei carichi da rottamare o nel numero delle rate. In caso di entrate tributarie, l’impugnazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione delle somme dovute, davanti alla corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.

3 Decadenza

I mancati pagamenti

Anche la disciplina della decadenza si differenzia dalle precedenti edizioni. Si dispone in particolare che questa si verifichi in presenza, alternativamente, di una di queste tre condizioni: mancato pagamento dell’unica rata prescelta; mancato pagamento di due rate anche non consecutive; mancato pagamento dell’ultima rata. Con riferimento a quest’ultima condizione, se ne evidenzia l’irragionevolezza, atteso che far perdere i benefici della rottamazione ad un soggetto che ha rispettato puntualmente, in ipotesi, 50 scadenze di versamento e che invece ha ritardato il pagamento solo della cinquantunesima e ultima rata appare davvero eccessivo. Meglio sarebbe stato prevedere il potere dell’agente della riscossione di attivare le ordinarie azioni di recupero per la riscossione della sola ultima rata. Nella rottamazione quinquies non è prevista alcuna tolleranza in caso di ritardo nei versamenti.

Con le risposte alle Faq da parte dell’Ader, è stato chiarito che in caso di mancato pagamento di una rata, il versamento successivo viene imputato automaticamente alla rata scaduta. Questo comporta che se il debitore si “porta dietro” l’arretrato per tutta la durata del piano dei versamenti, giunto all’ultimo pagamento, che verrà per l’appunto imputato alla penultima rata, se non provvede a saldare contestualmente anche la quota scaduta, egli decade dalla rottamazione, poiché gli verrà contestata l’omissione dell’ultima rata. Si ritiene di non poter condividere questa interpretazione che si risolve nell’applicare una previsione contenuta nella disciplina a regime (articolo 31, Dpr 602/1973) all’interno di una normativa speciale che non la richiama espressamente.

4 Gli intrecci

Le precedenti edizioni

Una sezione speciale della disciplina di riferimento è dedicata ai rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione. Si stabilisce che i decaduti dalle precedenti versioni della definizione agevolata possono accedere alla attuale formulazione di legge della definizione agevolata, limitatamente però ai carichi astrattamente ammessi a quest’ultima.

Questo significa che, restando all’interno delle partite tributarie, potranno confluire nella rottamazione quinquies solo le somme derivanti dalle procedure di controllo automatizzate delle dichiarazioni tributarie. In tale contesto, pertanto, il passaggio da una sanatoria all’altra avveniva senza particolari problemi. Criteri specifici sono invece dettati nel caso della rottamazione quater. In tale eventualità, l’ammissione alla quinquies è possibile solo per i soggetti che erano decaduti alla data del 30 settembre 2026 e sempre limitatamente ai carichi potenzialmente contemplati dalla attuale disciplina di legge. I debitori che decadono dalla quater dopo il 30 settembre 2026, quindi, perdono i benefici di tale sanatoria e non potranno fruire della nuova. Resta inteso che nella nuova definizione ben potranno rientrare, a pieno diritto, gli affidamenti effettuati dopo il 30 giugno 2022, data limite ai fini della individuazione dell’ambito oggettivo della rottamazione quater, a prescindere dalla eventuale intervenuta decadenza di quest’ultima.

5 Contenzioso in corso

Le regole da seguire

In presenza di contenziosi in corso riferiti alle medesime partite oggetto di rottamazione, vengono mutuate le regole della rottamazione quater, come riformulate dalla disposizione interpretativa di cui all’articolo 12 bis, Dl 84/2025. Si stabilisce pertanto che, ai soli fini processuali, la rottamazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Allo scopo, è sufficiente che una qualsiasi delle parti processuali, dunque non necessariamente il contribuente, ma anche l’Ader o l’ente impositore, depositi in giudizio la copia della domanda di sanatoria e l’attestazione dell’avvenuto versamento della prima rata. Una volta fatto ciò, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In sostanza, si delinea anche formalmente che il perfezionamento degli effetti amministrativi della rottamazione (rappresentato dall’azzeramento delle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale) si differenzia da quelli processuali. Per ottenere i primi, occorre rispettare l’intero piano dei pagamenti, mentre ai fini dei secondi, è sufficiente la corresponsione della sola prima rata.

Una ulteriore riflessione da farsi, inoltre, riguarda la possibilità di differire il momento del perfezionamento processuale della rottamazione, sfruttando il chiarimento dato da Ader in ordine al criterio di imputazione dei pagamenti, in presenza di una rata non pagata. Il debitore potrebbe infatti saltare il versamento della prima rata, provvedendo a effettuare il pagamento entro la scadenza della seconda, prevista per la fine di settembre 2026. Poiché in tale eventualità il versamento di settembre sarà imputato alla rata di luglio, il soggetto interessato avrà più tempo per verificare l’andamento del contenzioso e decidere quindi se proseguire la sanatoria, abbandonando l’azione processuale, oppure il contrario.

Luigi Lovecchio - Eutekne