25 settembre 2026

Rottamazione-Quinquies: il 30 Settembre scade la seconda rata

Nessuna tolleranza di cinque giorni: attenzione soprattutto a chi non ha versato la rata di luglio

È qui che assume rilievo il criterio di imputazione dei pagamenti: quando una rata precedente non è stata versata, il successivo pagamento viene destinato innanzitutto a coprire l’importo rimasto insoluto.

Si consideri, ad esempio, un piano con rate da 1.000 euro. Se il contribuente non ha pagato il 31 luglio e il 30 settembre versa soltanto 1.000 euro, la somma viene imputata alla prima rata. La posizione di luglio viene quindi regolarizzata, mentre resta aperta la rata del 30 settembre.

Il piano non risulta ancora inefficace, perché rimane insoluta una sola rata, ma il contribuente conserva comunque un arretrato.

Se, invece, entro il 30 settembre vengono corrisposti complessivamente 2.000 euro, risultano coperte entrambe le scadenze e il piano torna allineato.

Per chi ha saltato la rata di luglio, quindi, non è sufficiente verificare di aver effettuato un versamento: occorre stabilire quale rata viene coperta e quale importo sia necessario per riportare il piano in regola.

Nessuna tolleranza di cinque giorni per la rata di settembre

Un altro elemento da non trascurare riguarda il termine effettivo di pagamento.

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, hanno circoscritto la possibilità di effettuare il pagamento entro i cinque giorni successivi alla scadenza senza perdere la definizione, soltanto in due specifiche ipotesi: il pagamento in unica soluzione e l’ultima rata del piano.

Il margine aggiuntivo non opera, invece, per le rate intermedie.

Per la seconda rata della Rottamazione-quinquies la scadenza resta pertanto fissata al 30 settembre 2026, senza la possibilità di considerare tempestivo un pagamento effettuato nei cinque giorni successivi.

Un aspetto che assume ancora maggiore rilievo per chi arriva alla scadenza con una rata precedente non versata.

Quando si perdono i benefici della definizione

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, la Rottamazione-quinquies diventa inefficace in presenza dell’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Le conseguenze non sono marginali. Gli importi eventualmente già versati non vengono restituiti, ma restano acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto. Riprendono inoltre le attività di riscossione sui carichi interessati e tornano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

Inoltre, per i debiti rispetto ai quali la definizione è diventata inefficace viene meno anche la possibilità di ottenere una nuova rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il controllo da fare prima del 30 settembre

In prossimità della scadenza, è opportuno confrontare il piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute con le ricevute dei versamenti già effettuati.

Chi è in regola con la rata di luglio dovrà semplicemente procedere al pagamento della seconda rata entro il termine ordinario.

Chi, invece, non ha versato la prima rata deve verificare l’importo necessario per riallineare il piano, tenendo conto del fatto che un pagamento pari a una sola rata viene destinato innanzitutto a quella rimasta insoluta.

Il controllo preventivo diventa quindi essenziale per evitare che una posizione già caratterizzata da un mancato versamento si trasformi, con le scadenze successive, nella perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

Fiscalfocus - Serena Pastore