04 settembre 2026

Rottamazione-quinquies, prima rata non pagata

Confermate che la prima rata della Rottamazione-quinquies, nel caso in cui il contribuente abbia scelto il pagamento rateale e non l’unica soluzione, possa essere pagata entro il 30 settembre 2026?

Sì, in termini sostanziali il contribuente che non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 può ancora effettuare il pagamento entro il 30 settembre, senza perdere immediatamente i benefici della Rottamazione-quinquies. Occorre però chiarire che tale possibilità non deriva da una proroga della scadenza originaria, che resta fissata al 31 luglio, ma dalla particolare disciplina prevista per l’inefficacia del piano rateale.

L’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha previsto che le somme dovute possano essere versate in un’unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Per chi ha scelto la dilazione, le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

La disciplina delle cause di inefficacia, modificata dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, stabilisce che, in caso di pagamento rateale, la definizione perde efficacia a seguito dell’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. Il mancato pagamento di una sola rata intermedia, quindi, non determina automaticamente la decadenza.

Ne deriva che l’omissione della prima rata del 31 luglio lascia ancora in vita la Rottamazione-quinquies. Entro il 30 settembre il contribuente può utilizzare il modulo relativo alla prima rata ed effettuare il versamento tardivo. Nella stessa data, tuttavia, scade anche la seconda rata del piano: per riallineare integralmente la propria posizione è quindi opportuno versare sia la prima rata non pagata sia la seconda rata ordinariamente in scadenza.

Il pagamento della sola prima rata entro il 30 settembre eviterebbe comunque, in linea di principio, la presenza di due rate contemporaneamente omesse, ma lascerebbe insoluta la seconda scadenza. Il contribuente si troverebbe così esposto alla perdita della definizione in occasione della successiva omissione: se anche la rata del 30 novembre non fosse pagata, risulterebbero infatti non versate due rate, la seconda e la terza, con conseguente inefficacia della procedura.

È importante inoltre non confondere questa disciplina con la tolleranza di cinque giorni prevista per altri versamenti. Nella Rottamazione-quinquies tale tolleranza opera soltanto per il pagamento in un’unica soluzione e per l’ultima rata del piano. Non riguarda, invece, la prima rata né le altre rate intermedie, la cui scadenza resta quella indicata nella Comunicazione delle somme dovute.

Pertanto, il contribuente che non abbia pagato la prima rata entro il 31 luglio non decade immediatamente e può rimediare entro il 30 settembre. La soluzione più prudente è però corrispondere, entro tale data, entrambe le rate dovute, utilizzando i rispettivi moduli di pagamento, così da riportare il piano in una situazione di piena regolarità ed evitare che una successiva omissione determini la perdita dell’agevolazione.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivo, riprendono le attività di riscossione e i carichi interessati non possono essere nuovamente rateizzati ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Serena Pastore - Serena Pastore