Il prospetto informativo utilizzato per presentare la domanda di rottamazione quinquies può non coincidere con la successiva comunicazione delle somme dovute.
La criticità emerge, in particolare, per i debiti previdenziali. L’aggiornamento delle banche dati INPS intervenuto dopo la domanda di adesione può determinare l’esclusione dalla definizione agevolata di interi carichi che, nella fase iniziale, risultavano compresi nel prospetto. Il fenomeno interessa soprattutto le posizioni contributive collegate ad attività di accertamento dell’Istituto e impone di verificare, prima di assumere qualsiasi decisione sul pagamento, quale sia l’effettiva origine della pretesa.
Il problema non riguarda soltanto una differenza numerica tra l’importo atteso e quello comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’esclusione di un carico significa che quel debito resta fuori dalla definizione e deve essere gestito secondo il regime ordinario, a meno che il disallineamento non dipenda da un errore o da una non corretta classificazione della posizione contributiva.
Per questo motivo, quando la comunicazione delle somme dovute non corrisponde al prospetto utilizzato al momento dell’adesione, il controllo deve essere svolto sul singolo carico. Occorre confrontare i documenti trasmessi da AdER con la posizione risultante presso l’INPS e ricostruire gli atti dai quali il debito ha avuto origine.
Il prospetto non chiude la verifica sui carichi definibili
La rottamazione quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede una procedura articolata in più fasi.
Il prospetto informativo consente al contribuente di conoscere preventivamente i carichi che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, risultano potenzialmente interessati dalla definizione. La successiva comunicazione delle somme dovute contiene invece l’esito dell’istanza e distingue i debiti ammessi da quelli non definibili. Le comunicazioni possono infatti attestare l’accoglimento totale della domanda oppure un accoglimento parziale, così come l’esclusione di alcuni o di tutti i debiti inseriti nell’istanza. Nei casi di accoglimento parziale o di esclusione, la comunicazione indica gli importi rimasti fuori dalla misura e le relative motivazioni.
La differenza tra i due documenti deve quindi essere analizzata e non semplicemente registrata: se un carico presente nel prospetto iniziale scompare dalla liquidazione della rottamazione oppure viene indicato tra quelli non definibili, occorre individuare la ragione dell’esclusione. La modifica può dipendere dalla diversa qualificazione del debito, da un aggiornamento successivo dei dati trasmessi dall’ente creditore o da altre informazioni intervenute nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l’elaborazione della comunicazione.
La questione è particolarmente delicata perché il contribuente ha costruito la propria adesione utilizzando le informazioni rese disponibili nella fase iniziale. Lo stesso art. 1, comma 85, della Legge n. 199/2025 prevede la messa a disposizione degli elementi necessari per individuare i carichi definibili; tuttavia, casi operativi recenti mostrano come possano emergere successivamente disallineamenti tra il prospetto e i dati utilizzati nella fase finale della procedura.
Il prospetto resta quindi il primo documento da conservare e utilizzare nel confronto, ma la verifica deve essere completata con la comunicazione delle somme dovute e con il dettaglio aggiornato della posizione debitoria.
Per i contributi INPS bisogna risalire all’origine della pretesa
Quando il disallineamento riguarda debiti previdenziali, il punto decisivo è comprendere da dove nasce il carico.
La qualificazione della posizione non può essere effettuata guardando soltanto al numero della cartella o all’importo complessivo indicato nel prospetto. È necessario risalire alla formazione del credito contributivo e verificare le informazioni presenti negli archivi dell’INPS.
Proprio l’aggiornamento delle banche dati dell’Istituto, secondo il caso operativo emerso dopo la presentazione delle domande di adesione, può modificare la classificazione della posizione e produrre l’esclusione di carichi che nella fase iniziale erano stati rappresentati come definibili.
Il contribuente deve quindi ricostruire la sequenza documentale partendo dal prospetto informativo originario e dalla domanda effettivamente trasmessa. A questi documenti devono essere affiancati la comunicazione delle somme dovute, il dettaglio dei carichi esclusi e gli atti INPS da cui deriva la pretesa contributiva.
Il confronto deve consentire di stabilire se il debito sia stato correttamente escluso oppure se il diverso esito dipenda da un errore nella posizione contributiva.
Nel primo caso, il carico non può essere trattato come se fosse ancora compreso nella rottamazione. La sua presenza nel prospetto iniziale non è sufficiente, da sola, a modificare la natura del debito o a superare i requisiti previsti dalla disciplina.
Diversa è la situazione in cui gli atti e i dati della posizione previdenziale mostrino un errore materiale, una duplicazione, una variazione non correttamente recepita oppure un disallineamento tra il debito effettivo e quello risultante dalle banche dati. In questa ipotesi, il problema non si risolve con un semplice ricalcolo del piano AdER, perché occorre intervenire sull’informazione che ha determinato l’esclusione del carico.
La correzione deve partire dalla posizione INPS
Quando l’anomalia nasce dai dati previdenziali, la verifica sostanziale deve essere avviata anzitutto presso l’INPS.
Il contribuente dovrebbe presentare una richiesta documentata di riesame della posizione, indicando con precisione il carico interessato e allegando il prospetto informativo, la domanda di adesione e la comunicazione delle somme dovute. A questi documenti devono aggiungersi gli atti che dimostrano la diversa consistenza o qualificazione del debito.
L’obiettivo è individuare l’origine del disallineamento e, quando ne ricorrono i presupposti, ottenere la correzione della posizione presso l’ente creditore.
Parallelamente, è opportuno rappresentare la questione anche ad AdER, allegando la documentazione relativa all’istanza presentata all’INPS e conservando le ricevute delle richieste trasmesse. Il doppio livello di interlocuzione è necessario perché il problema nasce dalla posizione contributiva, ma produce i suoi effetti sulla definizione agevolata e sulla riscossione del carico.
Non bisogna, invece, limitarsi a confrontare l’importo complessivo del prospetto con quello riportato nella comunicazione.
La comunicazione deve essere letta analiticamente, verificando quali carichi siano stati ammessi, quali esclusi e con quale motivazione. Le tipologie di risposta previste distinguono infatti, tra l’altro, l’accoglimento totale da quello parziale e dal rigetto, indicando nei casi di esclusione i debiti non definibili e le relative ragioni.
La verifica assume rilievo anche quando l’importo richiesto a titolo di rottamazione risulta inferiore a quello atteso. Una riduzione non rappresenta necessariamente un vantaggio: può derivare dall’esclusione di un debito che continua a esistere al di fuori della definizione e che, proprio per questo, richiede una gestione separata.
Prima del pagamento occorre quindi distinguere due situazioni: se l’esclusione è coerente con la natura effettiva del carico, il debito deve essere gestito fuori dalla rottamazione; se, invece, emerge un errore nella posizione INPS, il contribuente deve attivarsi tempestivamente per ottenerne la rettifica e seguirne gli effetti sulla riscossione.
La rottamazione quinquies non si esaurisce, dunque, con l’invio della domanda. Quando prospetto informativo e comunicazione delle somme dovute non coincidono, il contribuente deve ricostruire il percorso del singolo carico, verificare la fonte della pretesa e rivolgersi all’ente competente per la sua eventuale correzione.
Pierdante Colapietra - Fiscalfocus