29 maggio 2026

Scambio e-fatture tra entrate e riscossione con l'indicazione del numero

La misura per velocizzare il pignoramento presso terzi dà attuazione alla misura anti evasione della legge di Bilancio 2026

Dati delle fatture elettroniche resi disponibili all’agente della Riscossione per velocizzare le procedure di pignoramento presso terzi, recuperando più agevolmente i crediti erariali vantati nei confronti del debitore fiscale e dei suoi coobbligati: con provvedimento direttoriale n. 153611 pubblicato il 22 maggio, l’agenzia delle Entrate ha così dato attuazione alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 la quale, nel perseguire il potenziamento delle misure antievasione, estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

Saranno scambiati i dati relativi alla somma dei corrispettivi documentati con fatture elettroniche, oltre al loro numero, emesse nei sei mesi precedenti dai debitori e dai loro coobbligati, nei confronti di uno stesso soggetto. Il richiamo al numero delle fatture costituisce una indicazione aggiuntiva rispetto al dettato normativo primario: l’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015 si limita infatti a richiamare la somma dei corrispettivi. Rendere disponibile anche il numero delle fatture scambiate tra il debitore esecutato e il suo cliente, potenzialmente destinatario della procedura di pignoramento presso terzi, evidenzia la rilevanza attribuita al rapporto commerciale, alla sua assiduità e frequenza, in modo da affinare con maggiore precisione la selezione dei terzi pignorabili. In questo modo, l’agente della riscossione potrà più agevolmente avviare procedure esecutive presso i terzi cessionari o committenti del debitore fiscale, con maggiore probabilità di recupero del credito tributario.

I dati trasmessi relativi ai cessionari o committenti si limitano comunque esclusivamente a quelli strettamente necessari all’avvio delle procedure esecutive, e quindi ai dati anagrafici di interesse, quali codice fiscale, partita IVA, cognome e nome, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale. Dopo una prima fase caratterizzata dall’invio, a mezzo di posta elettronica certificata, di file protetti da password contenenti le informazioni necessarie, a regime la messa a disposizione dei dati si realizzerà attraverso un servizio automatizzato di scambio.

I corrispettivi delle fatture elettroniche possono quindi essere utilizzati anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi pignorabili.

Il cliente del debitore esecutato, una volta attivata la procedura di pignoramento presso terzi, sarà tenuto a pagare il credito, risultante dalle fatture elettroniche da saldare, direttamente all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito per cui si procede.

E’ necessario quindi un monitoraggio continuo tra flussi di cassa, documenti di acquisto e eventuali atti di pignoramento ricevuti per evitare di doversi trovare a pagare due volte gli importi richiesti: l’eventuale pagamento realizzato, in buona fede, direttamente nei confronti del debitore esecutato è inefficace per l’agente della riscossione, con il rischio di dovere pagare due volte.

Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce - Il Sole 24Ore