17 novembre 2022

Segnali di crisi da monitorare nell'arco di 12 mesi

Per qualificare uno stato di crisi la futura insolvenza deve essere probabile

La crisi, secondo il nuovo Codice, è “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2 n. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019).

Su Eutekne.info si è già avuto modo di esaminare la prima parte di tale definizione attraverso le modifiche normative introdotte dai successivi decreti correttivi (si veda “Assetto dell’impresa funzionale alla rilevazione della crisi” del 7 novembre).

Proseguendo nell’analisi della nozione giuridica di crisi, si osserva che il legislatore ha definito la crisi come lo stato del debitore che rende “probabile” l’insolvenza. Insolvenza che è definita “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2 n. 1 lett. b). Tale nozione è meno interessante, in quanto era già nota anche prima del Codice della crisi.

Sulla base di quanto indicato dalla definizione, pertanto, si deve ritenere che un’impresa sia “in crisi”, in presenza di uno stato che potrebbe portare a una futura insolvenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di squilibri di gestione o altre ragioni (es. liti tra i soci, perdita di figure chiave, ecc.).

Per qualificare un determinato stato dell’impresa come “crisi”, la futura insolvenza deve però essere ritenuta “probabile”. Probabile, in termini quantitativi, significa che l’eventualità che lo stato dell’impresa sfoci in insolvenza deve essere stimata superiore al 50%. Naturalmente, nei singoli casi pratici, può essere tutt’altro che agevole definire se una determinata situazione in cui si trova l’impresa debba essere ritenuta tale da rendere probabile una successiva insolvenza ma, in linea di principio, una situazione di difficoltà, se ritenuta transitoria, non è da qualificare come uno stato di crisi.

Nella prima versione della definizione di crisi, inoltre, si specificava che la crisi per le imprese si manifesta “come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il riferimento alle obbligazioni “pianificate” è stato successivamente eliminato. Si tratta di una decisione, a nostro parere, condivisibile, infatti, un’impresa è certamente in crisi se si trovasse nell’impossibilità di fronteggiare un debito, indipendentemente dal fatto che tale impegno finanziario fosse o meno stato pianificato. Inevitabilmente, però, quando si monitora lo stato di salute dell’impresa, come vedremo, ad esempio, attraverso la predisposizione del budget, si potrà tenere conto soltanto dei debiti “prevedibili”.

È però nella parte conclusiva che la definizione di crisi è più innovativa rispetto alla versione inizialmente disciplinata dal DLgs. 14/2019. Mentre all’inizio si faceva soltanto riferimento all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare le obbligazioni, la definizione in vigore specifica che la crisi “si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

È stato cioè specificato l’arco temporale che deve essere monitorato dall’imprenditore, al fine di verificare se sono presenti o meno segnali di crisi. Anche se la precedente definizione non riportava riferimenti temporali specifici, si ricorderà che si prevedeva che l’impresa fosse da considerare in crisi in presenza di indici che dessero l’evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi. Ora, l’arco temporale da monitorare è di dodici mesi. Si tratta di una modifica di estrema rilevanza, ancora di più se si considera che il CNDCEC, incaricato di individuare gli specifici indici della crisi, aveva previsto la possibilità, per le imprese che si fossero trovate nell’impossibilità di stimare i flussi prospettici attendibili dei successivi sei mesi, di verificare l’eventuale presenza di una situazione di crisi ricorrendo ai noti cinque specifici indicatori su bilanci trimestrali consuntivi.

L’attuale disciplina di legge, pertanto, è certamente più severa, sia perché l’arco temporale è di dodici mesi e non di sei, sia perché, quantomeno in base all’interpretazione letterale del dato normativo, non sono previste specifiche indicazioni per monitorare i vari squilibri (come invece previsto dal CNDCEC).

Eutekne