14 febbraio 2025

Semplificati in cassa virtuale, terremoto dell'agenzia delle entrate

Tante le risposte in tema di CPB

Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata arriva una raffica di risposte dell’Amministrazione finanziaria. Fra queste alcune sorprendono. In particolare secondo l’Agenzia delle entrate la fattura elettronica emessa dal contribuente può essere annotata sul relativo registro IVA, indipendentemente dalla “Data Fattura”, solo a partire dal giorno dell’effettiva trasmissione del documento al sistema di interscambio dell’Amministrazione finanziaria. Inevitabili le ripercussioni per i contribuenti in contabilità semplificata secondo il criterio della cosiddetta “cassa virtuale”.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i contribuenti minori di cui all’articolo 66 del TUIR, previa opzione vincolante per almeno un triennio, possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per ragioni di semplificazione, la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

In attuazione di tale regime i costi si considerano sostenuti e i ricavi percepiti nel corso del periodo d’imposta in cui le rispettive fatture sono registrate secondo le regole vigenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ad esempio la fattura di acquisto datata 31 dicembre 2024, ma ricevuta sul proprio cassetto fiscale il 5 gennaio 2025, concorrerà alla formazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta 2025. Nel medesimo senso anche la fattura emessa il 30 dicembre 2024, ma registrata il 10 gennaio 2025, comunque nei termini previsti ai fini IVA, concorrerà alla formazione della base imponibile del periodo d’imposta in cui la relativa fattura è stata regolarmente registrata, ovvero del 2025.

Ai fini della corretta imputazione temporale, partendo da questo assunto, ieri l’Amministrazione finanziaria è andata oltre le indicazioni fornite con la Circolare n. 11 del 2017, arrivando alla conclusione che nel caso della fattura emessa la data di registrazione non può essere successiva a quella di effettivo invio della medesima fattura allo SDI. Tornando all’esempio proposto questo significa che la fattura emessa il 30 dicembre 2024, inviata al sistema di interscambio il 10 gennaio 2025, quindi entro i dodici giorni a disposizione per la trasmissione del documento, dovrà essere registrata con data non antecedente al 10 gennaio 2025, ovvero a quella dell’effettiva trasmissione. In questo modo il ricavo verrà imputato al periodo d’imposta 2025.

Tali indicazioni contrastano con i principi affermati dalla stessa Amministrazione finanziaria nella risposta n. 103 del 2024 con riferimento alla corretta impostazione delle spese detraibili oggetto di sconto sul corrispettivo ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Con tale documento l’Agenzia delle entrate ha affermato che la fattura inviata allo SDI nei termini dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1973, quindi entro dodici giorni, si deve considerare emessa alla data indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, e non alla data dell’effettiva trasmissione al sistema di interscambio. Nell’incontro di ieri, invece, l’Agenzia delle entrate afferma l’esatto contrario.

Ricco il pacchetto di risposte in tema di Concordato preventivo biennale. Valorizzando il dato letterale dell’articolo 21, comma 1, lettere b) e b-ter), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, l’Amministrazione finanziaria arriva alla conclusione che le fattispecie di successione e donazione dell’impresa esercitata in forma individuale costituiscono ipotesi assimilabili alla cessazione dell’attività, pertanto tali da determinare la cessazione degli effetti del CPB a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento. In merito alle ipotesi di fusione, scissione e conferimento, con un’interpretazione altrettanto letterale, l’Agenzia delle entrate arriva alla conclusione che il conferimento di partecipazioni e crediti fra due SRL determina la cessazione anticipata dal CPB per entrambe le società, conferente e conferitaria. Il concordato, inoltre, cessa anche in caso di mero conferimento di denaro che determini un incremento del capitale sociale, trattandosi comunque di una ipotesi di conferimento.

Passando alle fattispecie decadenziali elencate all’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, nel corso dell’evento di ieri l’Agenzia delle entrate ha affermato che in caso di accertamento per il periodo d’imposta 2023 di attività non dichiarate o dell'inesistenza o dell'indeducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ma in ragione del quale la proposta di concordato, sulla base dei dati accertati, subisce un incremento superiore al 30 per cento rispetto a quella originariamente accettata del contribuente, il CPB decade, non ai sensi del comma 1, lettera a), bensì in relazione alle disposizioni del comma 2, lettera b), ovvero a causa della comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Paolo Iaccarino  -  Fiscalfocus