Il MIMIT prima prende posizione aderendo a una soluzione molto criticata, ma poi sembra fare un passo indietro
L’art. 2477 c.c., in materia di controlli di srl e di cooperative srl (ex art. 2519 comma 2 c.c.), è sicuramente una delle disposizioni maggiormente problematiche del diritto societario.
Tra gli aspetti più dibattuti vi sono quelli che scaturiscono dalla previsione secondo la quale, nei casi espressamente contemplati, è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo “o” del revisore (il primo esercita, in genere, solo un controllo di legalità, mentre il revisore ha sempre svolto solo il controllo contabile). La lettera della norma sembra porre un’alternatività tra organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale) e revisore. Nell’ipotesi in cui si dovesse optare per l’“organo di controllo”, sembra difficile riconoscere allo stesso, di default, la funzione di revisione legale. La decisione di nominare un revisore (secondo taluni, unico controllo necessario), al contempo, potrebbe dar luogo a società prive del controllo di legalità. E, in effetti, tale conclusione potrebbe, in astratto, trovare giustificazione nei poteri dei soci di informazione e consultazione, nonché di promuovere individualmente l’azione sociale di responsabilità e di richiedere la revoca degli amministratori. Ma, se ciò trova giustificazione per le srl “sotto soglia”, assai più difficile è ritenere sufficiente tale potere quando la società è di medie o grandi dimensioni.
Probabilmente per superare questi dubbi, la massima n. 124/2012 del Consiglio Notarile di Milano ha proposto una differente ricostruzione. Si afferma, infatti, che il regime dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, sarebbe da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di legalità che il controllo contabile spettano a un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.
L’autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali:
- può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre tale ambito;
- può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché a un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di spa;
- può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo di legalità all’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione);
- può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria. La massima è stata oggetto di critiche da più parti. Assonime, ad esempio, nel Caso n. 3/2012, ha sottolineato come questa interpretazione non sarebbe sostenuta dalla lettera della norma né giustificabile sotto il profilo sistematico. Voci contrarie si sono levate anche nello stesso mondo notarile. Nella massima I.D.13 del Comitato Triveneto dei Notai, infatti, pur affermandosi che, nelle ipotesi di controllo obbligatorio, è necessaria tanto la revisione legale quanto il controllo di legalità, si è stabilito che non è giustificata una deroga al sistema che consenta l’attribuzione al revisore di funzioni non previste dalla legge, quali il controllo di legalità, in assenza di una norma espressa in tal senso. Ciononostante, l’interpretazione fornita dalla massima n. 124/2012 del Consiglio Notarile di Milano ha trovato riscontro nella nota MIMIT 11 aprile 2023 n. 140439, destinata ai soggetti incaricati di effettuare l’attività di vigilanza sui requisiti mutualistici ex DLgs. 220/2002.
In questo documento, infatti, dato atto del fatto che, anche nelle coop-srl, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, occorre procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale ove negli esercizi 2021 e 2022 risulti superato almeno uno dei nuovi limiti dimensionali (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità), “si segnala” la ricordata massima e si afferma che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia il controllo di legalità, sia la funzione di revisione legale dei conti sono attribuiti a un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Dunque, si conclude, detto organo deve assolvere entrambe le predette funzioni. Questa posizione, seppure ribadita dalla nota MIMIT n. 168983 dell’11 maggio scorso, appare sostanzialmente posta in dubbio, dal momento che le associazioni di cooperative destinatarie della nota sono state invitate a fornire le proprie osservazioni in merito.
Più di ogni altra cosa, tuttavia, sembra ormai imprescindibile un intervento normativo.
Maurizio Meoli - Eutekne