La sentenza con cui il Tribunale, risolvendo le questioni inerenti alla divisione del patrimonio immobiliare ereditato, ha “stabilito il valore delle quote, ha determinato i cinque lotti da assegnare mediante successivo sorteggio ai condividenti ed ha previsto conguagli”, va soggetta ad imposta di registro dell’1% ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza 5 ottobre 2022 n. 28863.
La pronuncia ha il pregio di fornire un quadro normativo completo e di coordinare le varie norme applicabili alla fattispecie della divisione giudiziale. In particolare, ricorda che, con riferimento alle divisioni, è necessario tenere conto non solo delle norme sulla divisione, ma anche delle norme sulla tassazione degli atti giudiziari.
In primo luogo, la Suprema Corte si sofferma sull’art. 34 del DPR 131/86, che “prevede un regime dedicato alla imposizione di registro degli atti di divisione, stabilendo che venga tassata secondo il regime degli atti propriamente traslativi (vendita) la sola parte di assegnazione eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune”.
In secondo luogo, in base all’art. 37 del DPR 131/86, “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono «anche parzialmente» il giudizio sono soggette all’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio all’esito definitivo della lite”.
Infine, viene ricordato l’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che, nell’individuare le aliquote applicabili agli “atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano «anche parzialmente» il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati «in sede di scioglimento di comunioni»“, stabilisce un diverso prelievo a seconda che l’atto giudiziario:
- comporti il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari (cui la lett. a dispone l’applicazione delle stesse aliquote previste dall’art. 1 Tariffa);
- implichi “l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (per cui la lett. c dispone l’applicazione dell’aliquota dell’ 1%);
- non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, nel quale caso, viene prevista l’applicazione dell’imposta fissa.
Pertanto, se, in linea di principio, il regime fiscale indiretto dell’atto di divisione è definito dall’art. 34 del DPR 131/86 (distinguendo divisioni senza conguaglio da divisioni con conguaglio), l’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 contempla le sentenze o i provvedimenti giudiziari che definiscono il giudizio adottati “in sede di scioglimento di comunioni” (mentre l’art. 37 del DPR 131/86 precisa che gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti a registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio quando la lite risulterà definita).
Facendo applicazione di tale quadro normativo al caso di specie, la Cassazione afferma che, posto che la sentenza in oggetto, pur demandando ad una pronuncia successiva (poi, successivamente intervenuta) l’assegnazione dei lotti ed il trasferimento dei cespiti ereditari, “ha tuttavia immediatamente definito aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale”, andava assoggettata all’imposta di registro proporzionale dell’1% sul valore dell’asse ereditario prevista dalla lett. c) dell’art. 8 citato “e non, come invece sostenuto dalla ricorrente” nella misura fissa prevista dalla lettera d)“.
Rinviata la tassazione sui trasferimenti
Implicitamente, viene, quindi, esclusa l’applicabilità dell’imposta proporzionale sui “conguagli/trasferimenti”, che sembrerebbe rimandata al momento in cui vi sarà l’assegnazione dei lotti ed il trasferimento dei cespiti, tenuto conto che la stessa pronuncia qui in commento ammette l’esistenza di conguagli.
Anita Mauro - Eutekne