La cessione
La cessionaria di un ramo d’azienda ha richiesto a rimborso le imposte versate a seguito di un’intimazione di pagamento ricevuta in qualità di responsabile solidale.
La contribuente, pur ritenendo l’intimazione illegittima, non l’aveva impugnata per non compromettere la partecipazione a gare d’appalto. Ha così proposto ricorso contro il silenzio-rigetto dell’ufficio sul rimborso, eccependo che non fossero debiti riconducibili al ramo acquisito. Secondo la tesi della ricorrente, la propria responsabilità doveva limitarsi a quei debiti originati dal ramo ceduto.
Il ricorso bocciato
La Cgt di Reggio Emilia ha ritenuto inammissibile il ricorso. Innanzitutto, secondo il giudice il mancato ricorso contro un atto impositivo divenuto definitivo – nella specie, l’intimazione – preclude la possibilità di attivare la tutela restitutoria. Nel merito, invece, mancava la prova, anche presuntiva, su quali debiti potessero riferirsi all’azienda trasferita. L’ufficio, infatti, sebbene attraverso presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti, ha evidenziato che l’attività trasferita rappresentava, in capo alla cedente, l’86% del fatturato complessivo, con la conseguenza che fosse verosimile la riconducibilità dei debiti tributari pretesi al ramo oggetto di cessione.
Il collegio emiliano, pur condividendo il principio di inerenza per il debito rispetto all’azienda, ha quindi ritenuto non documentata la tesi della contribuente.
I principi
La sentenza ha ribadito i principi in materia di responsabilità del cessionario dell’azienda (articolo 14, Dlgs n. 472/1997 e articolo 2560 del Codice civile) per i debiti tributari nell’ipotesi di mancanza del certificato previsto dalla norma e più precisamente:
· il cessionario è responsabile dei debiti fiscali relativi al triennio precedente, anche se non ancora accertati o definiti al momento del trasferimento;
· anche se l’articolo 14 è norma speciale (tributaria), l’articolo 2560 del Codice civile rimane applicabile ove non espressamente derogato;
· pertanto, per il principio di inerenza, il cessionario risponde dei debiti (anche tributari) inerenti al ramo d’azienda ceduto;
· l’onere probatorio in tema di responsabilità tributaria grava interamente sul cessionario;
· in via più generale, l’istanza di rimborso è inammissibile quando vi sia una richiesta di pagamento mediante atto impositivo. In tali ipotesi, il contribuente deve proporre tempestivo ricorso poiché in caso contrario la pretesa è definitiva.
Laura Ambrosi Michela Filippini - Il Sole 24Ore