09 agosto 2024

Sessanta giorni e non più trenta per definire gli avvisi bonari

Le novità si applicano per le comunicazioni elaborate dal 2025

Il DLgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha raddoppiato i termini per definire gli avvisi bonari, portandolo da trenta a sessanta giorni.

Ciò sia per quanto riguarda la liquidazione automatica che per il controllo formale della dichiarazione.

Rimane, invece, il termine di trenta giorni per la liquidazione delle imposte derivanti da redditi soggetti a tassazione separata.

Del pari, rimane il termine “maggiorato” di novanta giorni per la liquidazione automatica se l’avviso bonario è recapitato all’intermediario abilitato.

Se l’avviso bonario viene definito nei trenta giorni le sanzioni del 30% sono definite a un terzo (per la liquidazione automatica) o a 2/3 (per il controllo formale).

Grazie alle modifiche del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione da omesso versamento (e, quindi, anche la sanzione per le maggiori imposte scaturenti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione) viene abbassata dal 30% al 25%.

La riduzione al terzo o ai due terzi sarà quindi calcolata sul 25%.

Per la tassazione separata, di contro, non ci sono sanzioni da definire trattandosi della normale modalità di liquidazione delle imposte (art. 1 comma 412 e ss. della L. 311/2004).

Il DLgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97:

- elevando da trenta a sessanta giorni il termine per definire l’avviso bonario quindi per pagare tutte le somme o la prima rata;

- prevedendo che, nel caso della tassazione separata, il termine di pagamento della prima rata debba, come avviene oggi, intervenire nei successivi trenta giorni.

In modo analogo, i chiarimenti del contribuente dovranno avvenire nei sessanta giorni successivi alla comunicazione (vengono modificati in questo senso gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).

Non viene precisato da quando decorrono i sessanta giorni se il contribuente chiede l’archiviazione, totale o parziale delle riprese, questione che genera un certo contenzioso. Secondo una prima tesi, ove la richiesta di autotutela venga rigettata, i 30/60 giorni decorrono dalla prima comunicazione (ris. Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021 n. 72 e Cass. 14 novembre 2019 n. 29650).

Per la Cassazione 22 settembre 2022 n. 27817 occorre invece avere riguardo alla seconda comunicazione.

Se l’avviso bonario è recapitato all’intermediario (quindi ove, nel frontespizio della dichiarazione, sia stata barrata l’apposita casella), il termine di pagamento delle somme o della prima rata “decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Il virgolettato viene sostituito sancendo non più che il termine di trenta giorni decorre dopo lo spirare di sessanta giorni da quando l’intermediario riceve l’invito (diventando così di 90 giorni), ma che se l’avviso è recapitato all’intermediario il termine “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito”.

Rimangono i 30 giorni per la tassazione separata

Rimangono invariate le seguenti norme:

- l’art. 10 comma 1 lett. c) del DLgs. 1/2024, secondo cui salvo casi di urgenza, l’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno;

- l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, secondo cui il termine di 60 giorni per pagare tutte le somme o la prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (viene in questo caso espunto l’ormai desueto riferimento al termine dei trenta giorni).

 Eutekne - Alfio CISSELLO