02 ottobre 2026

Soci di SRL al bivio sugli utili non distribuiti

Le recenti pronunce della Cassazione orientano la determinazione della base imponibile contributiva

Si sta formando un vivace dibattito attorno alle pronunce della Cassazione che hanno escluso dalla base imponibile contributiva delle Gestioni artigiani e commercianti INPS gli utili non distribuiti di srl. Su questo tema, infatti, la sentenza n. 25377 del 16 settembre scorso (si veda “Utili non distribuiti senza contribuzione INPS” del 17 settembre 2026) non è rimasta isolata, avendo la Corte depositato diverse pronunce di identico tenore che consolidano la posizione.

Le decisioni sono incentrate sull’interpretazione delle norme che impongono di rapportare i contributi previdenziali da versare alle predette Gestioni alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (art. 1 comma 1 della L. 233/90, art. 3-bis comma 1 del DL 384/92, art. 10 comma 1 del DLgs. 241/97). In particolare, la casistica esaminata riguarda i soci di srl:

-          con obbligo assicurativo presso le Gestioni artigiani o commercianti in quanto partecipano personalmente al lavoro aziendale della società con carattere di abitualità e prevalenza, ossia i c.d. soci lavoratori (art. 3 comma 2 della L. 443/85, per gli artigiani, e art. 29 comma 1 della L. 160/75, per i commercianti);

-          che partecipano in società che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

-          Con riguardo a questa categoria di iscritti, l’applicazione delle disposizioni è ostica in ogni caso, in quanto:

-          da un lato, i soci non dichiarano alcun reddito d’impresa, neppure quale reddito di partecipazione (quadro RH della dichiarazione), ma possono percepire un reddito derivante dalla partecipazione nella srl, costituito dagli utili distribuiti, che però costituisce reddito di capitale e non d’impresa;

-          dall’altro lato, l’unico reddito d’impresa dichiarato è quello della società, e non del socio.

Diversamente, l’operatività ai fini fiscali del regime di trasparenza fiscale assicura l’attribuzione diretta a ciascun socio di una quota del reddito d’impresa della società, proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.

Discostandosi dalla prassi precedente – che per questi soci di srl prescriveva di determinare la base imponibile contributiva considerando la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti ai soci – la Suprema Corte ha stabilito che l’obbligo contributivo matura “se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione «per trasparenza» caratteristico delle società di persone”. Conseguentemente, “gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione «per trasparenza»”, non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva.

Dalle sentenze sembra emergere come l’ammontare dei contributi (eccedenti il minimale) vada calcolato, non su un reddito figurativo che non appartiene al socio (ossia, la quota del reddito d’impresa della società), bensì su quanto è effettivamente percepito in ragione della partecipazione detenuta (anche se non ha natura di reddito d’impresa), così da poter essere dichiarato dal socio ai fini IRPEF. In base a questa posizione, pertanto, se la srl non trasparente accantona interamente l’utile, il socio lavoratore verserà solo i contributi sul reddito minimale.

Dalle sentenze appare una sorta di coincidenza tra reddito percepito e reddito dichiarato dal socio. Tuttavia, per gli utili da partecipazione in società di capitali, il profilo dichiarativo non è trascurabile trattandosi di redditi assoggettati, in modo generalizzato dal 2018, a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, che non transitano dalla dichiarazione del socio.

Una volta fissato – come sembra di capire – il principio per cui i contributi sono dovuti su ciò che viene incassato, il regime fiscale del dividendo (tassazione progressiva IRPEF in dichiarazione o ritenuta a titolo d’imposta) non dovrebbe assumere rilevanza ai fini che ci occupano; se ne ricava che la nozione di “reddito dichiarato” contenuta nelle sentenze sia utilizzata in senso atecnico, stando piuttosto a significare “reddito tassato”. A conferma di ciò si evidenzia che alcune pronunce hanno a oggetto fattispecie in cui l’utile, se distribuito, avrebbe dovuto essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta (si vedano la pronuncia n. 25383/2026 per una partecipazione pari al 20% detenuta per gli anni 2015 e 2016 e la pronuncia n. 25628/2026 per una partecipazione detenuta dal 2016 al 2019).

A seguito delle sentenze occorre valutare se recepire il principio in esse contenuto già per l’anno 2025 (nella dichiarazione di prossima presentazione) e se presentare le richieste di rimborso per le annualità precedenti. La scelta di avvantaggiarsi del nuovo criterio deve mettere in conto possibili contestazioni e contenziosi in quanto, per un verso, l’INPS non ha ancora recepito in via ufficiale l’orientamento – né è possibile prevedere al momento quando ciò avverrà – e, per altro verso, non sono state definite le modalità tecniche per determinare la base imponibile contributiva (considerare solo l’utile civilistico quando distribuito al socio oppure valorizzare anche le riprese fiscali in aumento e in diminuzione della società).

 Eutekne - Paola Rivetti