17 luglio 2026

Soci di SRL e contributi IVS: fuori dalla base i redditi da solo capitale

La partecipazione in SRL non trasparente rileva ai fini previdenziali solo se accompagnata da apporto di lavoro; attenzione a società trasparenti, soci lavoratori e immobiliari di mera gestione

In tema di contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, i redditi derivanti dalla partecipazione in una SRL non trasparente, con apporto di solo capitale, non concorrono alla base imponibile previdenziale del socio.

Il principio, recepito dall’INPS con la Circolare n. 84/2021, non esclude ogni obbligo contributivo del socio di SRL, ma impone di distinguere tra mero investimento di capitale, attività lavorativa effettiva e regime fiscale della società partecipata.

Il quadro normativo e il requisito del lavoro

L’art. 3-bis, comma 1, DL n. 384/92 dispone che il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione IVS è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

La norma riguarda la base imponibile dei soggetti già tenuti alla contribuzione, ma non elimina il presupposto preliminare dell’iscrizione. Per la Gestione IVS Commercianti restano necessari l’esercizio di un’attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente.

Per i soci di SRL non è richiesto il requisito della piena responsabilità dell’impresa, ma deve comunque essere verificato in concreto l’apporto lavorativo del socio. Non sono quindi sufficienti, da soli, la qualità di socio, la titolarità della quota o l’indicazione dell’oggetto sociale.

Il punto centrale, sul piano operativo, è distinguere il reddito che deriva dal capitale investito dal reddito che deriva dall’attività d’impresa svolta personalmente dal soggetto iscritto alla Gestione IVS.

La svolta della Circolare INPS n. 84/2021

In passato l’INPS aveva sostenuto un’interpretazione estensiva dell’art. 3-bis, includendo nella base imponibile anche la quota di reddito (figurativo) della SRL non trasparente partecipata dal socio iscritto alla Gestione IVS, pur in assenza di attività lavorativa nella società.

Tale impostazione è stata superata a seguito dell’orientamento giurisprudenziale e delle indicazioni del Ministero del Lavoro (nota 7476/2020). La partecipazione in una società di capitali non trasparente, con apporto di solo capitale, genera infatti un reddito di capitale e non un reddito d’impresa.

Ne consegue che i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, derivanti da partecipazioni in società di capitali nelle quali non viene svolta attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva.

Quindi sono tre le conclusioni operative:

·         nella SRL non trasparente con apporto di solo capitale la quota di reddito (figurativo) non rileva ai fini IVS;

·         nella SRL non trasparente con apporto anche di lavoro la quota di reddito (figurativo) rileva;

·         nelle società di persone e nelle società di capitali trasparenti il reddito attribuito al socio mantiene natura di reddito d’impresa e concorre all’imponibile previdenziale.

La decorrenza delle nuove indicazioni è dal periodo d’imposta 2020. Già dal quadro RR del modello REDDITI 2021 PF era quindi possibile determinare l’imponibile previdenziale escludendo i redditi di capitale derivanti da SRL non trasparenti nelle quali il socio non presta attività lavorativa.

Quindi a contrariis resta invece ferma la contribuzione quando il socio svolge attività lavorativa nella società partecipata.

Gli effetti nel quadro RR 2026

Per l’imprenditore individuale o socio di società di persone che sia anche socio di una SRL non trasparente, il reddito della partecipata non concorre alla base IVS se la partecipazione è di solo capitale.

Inoltre la perdita della SRL non trasparente resta in capo alla società e non può essere utilizzata dal socio in compensazione di altri redditi d’impresa. Il saldo 2025 e l’acconto 2026 vanno quindi calcolati nel quadro RR considerando soltanto i redditi effettivamente rilevanti ai fini previdenziali, ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale per l’acconto quando ne ricorrono i presupposti.

Socio amministratore e doppia contribuzione

Sicuramente va tenuta distinta la posizione del socio lavoratore da quella dell’amministratore. Il compenso per l’attività di amministratore rientra, ordinariamente, nella Gestione separata INPS; l’iscrizione anche alla Gestione IVS è dovuta solo se, oltre all’attività gestoria, il socio partecipa personalmente e abitualmente all’attività commerciale della società.

Le immobiliari di mera gestione

Per le società immobiliari che si limitano alla detenzione, locazione e riscossione dei canoni relativi a immobili propri non sorge automaticamente l’obbligo di iscrizione dei soci alla Gestione Commercianti. La mera locazione non costituisce, di regola, attività commerciale rilevante ai fini previdenziali e quindi non genera l’iscrizione IVS.

Il rischio emerge quando la società svolge attività ulteriore rispetto al godimento del patrimonio: intermediazione, gestione di immobili altrui, compravendita organizzata, servizi accessori strutturati o attività turistico-ricettiva. Anche in questi casi resta decisiva la prova dell’apporto personale, abituale e prevalente del socio.

Tale principio riguarda però il presupposto dell’iscrizione previdenziale e non va confuso con la diversa ipotesi del contribuente che abbia già una posizione IVS attiva per altra attività, ad esempio quale titolare di ditta individuale o socio di società commerciale.

In tale ultimo caso, ai fini della compilazione del quadro RR, occorre verificare la natura fiscale del reddito derivante dalla partecipazione nella società immobiliare. Se la società di mera gestione immobiliare è costituita in forma di società di persone commerciale, oppure di società di capitali trasparente, il reddito imputato al socio conserva natura di reddito d’impresa e concorre alla base imponibile previdenziale IVS, sommandosi agli altri redditi d’impresa del contribuente già iscritto.

Diversamente, se la società immobiliare è una SRL non trasparente e il socio apporta solo capitale, senza svolgere attività lavorativa nella società, il reddito derivante dalla partecipazione assume natura di reddito di capitale e non deve essere sommato al reddito della ditta individuale o agli altri redditi d’impresa ai fini IVS.

Indicazioni operative

E’ bene acquisire in sede di predisposizione del quadro RR una dichiarazione del cliente sul ruolo concretamente svolto nella SRL partecipata, verificare il regime fiscale della società, distinguere SRL trasparente e non trasparente, controllare l’eventuale presenza di compensi da amministratore e conservare la documentazione a supporto dell’esclusione (eventuale) dei redditi di capitale.

In caso di contestazione INPS è opportuno predisporre un fascicolo con visura, statuto, bilanci, contratti, organigramma, eventuali delibere, documentazione sulle mansioni e prova dell’assenza di attività lavorativa personale. La difesa va impostata separando il tema dell’iscrizione dalla determinazione della base imponibile contributiva.

Andrea Piatti - Fiscalfocus