27 giugno 2025

Società di comodo, dimezzati i valori per immobili e quote

Dal periodo d’imposta 2024 tagliati i coefficienti per calcolare i ricavi presunti

Dal 2024 è diminuito il numero di immobiliari e holding soggette alla disciplina delle società di comodo: meno società tenute a pagare le imposte sul reddito minimo figurativo (anche ai fini Irap), ad applicare la maggiorazione Ires del 10,5% e sottoposte alle limitazioni sul credito Iva.

Dopo l’abrogazione (dal 2022) della disciplina delle società in perdita sistematica, si restringe così ulteriormente la platea soggetta alla normativa antielusiva. È l’effetto dell’articolo 20 del Dlgs 192/2024, che ha dimezzato i coefficienti – ex articolo 30, legge 724/1994 – per determinare i ricavi presunti da applicare a partecipazioni, titoli e crediti finanziari, che scende all’1%, e agli immobili: il coefficiente ordinario è ora del 3% (valido anche per gli impianti fotovoltaici, circolare 36/E/2013, paragrafo 7.1) e scende al 2,5% per gli uffici, 2% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati negli ultimi tre esercizi e 0,5% per gli immobili in piccoli Comuni. Da ricordare che gli immobili rilevano ai fini del test di operatività solo se si tratta di immobilizzazioni, esclusi pertanto gli immobili merce che non producono ricavi; mentre le partecipazioni rilevano anche quando iscritte nell’attivo circolante.

La disciplina antielusiva delle società di comodo si applica a società di capitali e di persone, anche se applicano principi contabili internazionali e anche se in contabilità semplificata, fatta eccezione per le società semplici. E si applica anche alle stabili organizzazioni di società (ed enti) estere, nonché alle società “esterovestite” (circolare 25/E/2007, paragrafo 2).

Quando non ricorrono cause di esclusione/disapplicazione, al mancato superamento della soglia minima di ricavi, la società deve dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo determinato sulla base di coefficienti a loro volta dimezzati per immobili e partecipazioni.

L’abbassamento dei coefficienti aiuta anche le numerose società che hanno rivalutato in periodo Covid – attraverso l’incremento del costo storico – gli immobili e le altre immobilizzazioni ex articolo 110 del Dl 104/2020: le rivalutazioni (e svalutazioni) dei beni rilevano infatti ai fini del test di operatività nella misura in cui sono riconosciute fiscalmente.

I nuovi coefficienti sono stati introdotti “a regime”, in quanto valgono dal periodo di imposta 2024 (successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023), ma la rivisitazione della normativa è da considerare transitoria in quanto prevista dal decreto di riforma Ires e Irpef «nelle more della revisione (...) della disciplina delle società di comodo».

Cambiano le percentuali per immobili e partecipazioni, mentre non variano i coefficienti delle altre categorie, incluse le navi la cui percentuale resta al 6% così come i coefficienti delle (altre) immobilizzazioni materiali e immateriali (15%).

Inalterati anche i criteri di conteggio dei valori fiscali su cui applicare i coefficienti: la media triennale fa riferimento ai costi storici (per il leasing, al costo sostenuto dall’impresa concedente; circolare 48/E/1997), eventualmente ragguagliati ai giorni di possesso. Un criterio che continua a penalizzare la detenzione di beni con costo storico superiore al valore di mercato: si pensi alla società con macchinari interamente ammortizzati che partecipano ancora al processo produttivo i quali richiedono tuttora, ai fini del test di operatività, di produrre ricavi pari al 15% del costo (circolare 25/E/2007, paragrafo 3.3).

Secondo le indicazioni dell’agenzia delle Entrate rileva il valore del bene in base all’articolo 110 del Tuir anche in riferimento a fabbricati strumentali e veicoli aziendali, senza tener conto di (eventuali) limiti di deducibilità fiscale, mentre le immobilizzazioni che hanno beneficiato di contributi in conto impianti hanno ricavi presunti variabili in funzione del criterio di contabilizzazione degli stessi: se i contributi sono imputati a diretto scomputo del costo del cespite la percentuale si calcolerà sul valore ridotto, al contrario di una contabilizzazione con metodo indiretto a conto economico che comporta la corrispondente rilevazione dei risconti passivi. Sullo sfondo resta quindi la necessità di completare la rivisitazione della disciplina.

Stefano Vignoli - Il Sole 24Ore