23 febbraio 2024

Società estinta: la legittimazione passiva del socio è "ampia".

Chiarito la nozione di somme residuate dalla liquidazione e attribuite al socio della società cancellata dal Registro delle imprese.

In proposito, gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, nella nozione di "somme" dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione - fino a concorrenza delle quali i soci medesimi possono essere obbligati a rispondere verso i creditori sociali - vanno ricompresi anche gli "elementi attivi", quali i "beni", costituenti l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore».

In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza impugnata (emessa dalla Corte d’Appello di Venezia) che ha stabilito che i due ex soci – convenuti in giudizio dai promissari acquirenti di un terreno edificabile per la restituzione della caparra - fossero tenuti al pagamento del debito sociale non solo nei limiti delle somme liquide incassate in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche per il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio in questione - di partecipazioni, loro attribuite pro quota, di una società terza delle quali era titolare la società estinta.

I due soci ricorrenti hanno sostenuto di non essere tenuti a rispondere del debito sociale in questione (la restituzione della caparra nella misura del doppio), poiché ai sensi dell’art. 2495, comma 3, cod. civ. i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, «fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione».

Ebbene, ad avviso degli Ermellini, «beni», e non solo «somme», è la parola con cui il sistema normativo, nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall’art. 2740 cod. civ.), contrassegna l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore; e non può essere il tenore letterale dell’art. 2495, comma 3, cod. civ. a frapporre ostacoli a un’applicazione della nozione di beni come oggetto della responsabilità patrimoniale dei soci rispetto all’inadempimento di obbligazioni contratte dalla società estinta, comunque limitata da quanto da loro ricevuto.

È la stessa Cass. S.U. n. 6070/2013 che muove da una nozione di oggetto della responsabilità patrimoniale in termini di elementi «attivi», cioè di beni, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale; e nel caso di specie tali sono anche le partecipazioni societarie di cui era titolare la società estinta.

Ragion per cui gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, ritenendo di non poter avallare una interpretazione dell’art. 2495, comma 3, cod. civ. rigidamente ancorata alla lettera di «somme … riscosse», incompatibile con il quadro normativo generale.

Chiosano gli Ermellini: «Gli argomenti addotti dai ricorrenti non sono in grado di minare queste osservazioni, che confermano la correttezza dell’interpretazione adottata dalla Corte di appello, dal momento che ha chiamato a rispondere i due soci della società estinta dell’adempimento dell’obbligo di restituzione della caparra nella misura del doppio, il cui ammontare non esorbita dal controvalore quantificato né in relazione all’una, né in relazione all’altra delle quote dell’originaria partecipazione sociale, ripartite tra i due soci».

Gli ex soci sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore dei controricorrenti.

Fiscal Focus - Paola Mauro