23 febbraio 2023

Socio qualificabile come consumatore in presenza di debiti erariali

Le imposte dirette IRPEF e i contributi previdenziali conseguenti alla fruizione di un reddito da partecipazione sociale non sono debiti sociali

Il Tribunale di Parma, nella recente sentenza n. 73/2022, ha affrontato la questione, particolarmente rilevante, relativa alla riconducibilità, nella categoria del consumatore, del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che abbia maturato e che deduca nel piano un debito erariale costituito da imposte dirette (nella specie, IRPEF) e contributi previdenziali, conseguenti alla fruizione del proprio reddito da partecipazione sociale.

Si ricorda che l’art. 2 comma 1 lett. e) del DLgs. 14/2019 (CCII), con portata innovativa, annovera tra i consumatori – come tali abilitati alla procedura loro riservata di cui agli artt. 67 ss. del Codice (la ristrutturazione dei debiti del consumatore) – anche i soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto c.c., per i debiti estranei a quelli sociali.

Si tratta, più nello specifico, dei soci di società in nome collettivo (e, secondo la dottrina, nonostante il refuso, anche dei soci di società semplici), dei soci accomandatari di sas e sapa e dei soci accomandanti, che si siano ingeriti nella gestione sociale, violando il disposto di cui all’art. 2320 c.c.

Come ben precisato dalla relazione illustrativa accompagnatoria al Codice della crisi, i soci delle predette società possono definirsi consumatori, alla condizione che il loro “sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali”.

Fatta questa doverosa premessa e venendo alla disamina del caso posto all’attenzione del Tribunale di Parma, un debitore, nella qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, aveva presentato un ricorso ex art. 67 del CCII (vale a dire una ristrutturazione dei debiti del consumatore), deducendo nel piano proposto, oltre al debito derivante da mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla propria abitazione principale (debito che sarebbe stato comunque pagato regolarmente da parte di un terzo, peraltro anche firmatario del ricorso ex art. 67 del CCII per adesione e conferma), anche il proprio debito erariale, rispettivamente costituito da imposte dirette e contributi previdenziali, e maturato per l’effetto della propria partecipazione alla società di persone di cui deteneva le quote.

Il “presunto” indicato indebitamento “promiscuo” dedotto nel piano ha portato uno dei creditori, e nella specie l’Amministrazione finanziaria, a osservare che il ricorrente non avrebbe potuto essere qualificato come consumatore, posto che il debito erariale era costituito da imposte e contributi maturati nell’esercizio della sua attività professionale o di imprenditore agricolo.

In ordine a tale interessante questione, il Tribunale di Parma ha, tuttavia, ritenuto di poter qualificare il ricorrente come consumatore e quindi ha giudicato non meritevoli di accoglimento le osservazioni dell’Amministrazione finanziaria, di fatto aderendo e condividendo le conclusioni rassegnate dal gestore della crisi nella propria relazione e conseguentemente omologando il piano proposto.

Il Tribunale di Parma e prima ancora il gestore della crisi nella propria relazione, in particolare, hanno ritenuto che il socio illimitatamente responsabile potesse qualificarsi quale consumatore, come tale abilitato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto il debito erariale, riconducibile a IRPEF e contributi previdenziali, pur conseguente alla fruizione di un reddito da partecipazione sociale (correttamente indicato nella sez. RH della dichiarazione dei redditi), non avrebbe potuto considerarsi, tuttavia, funzionale allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

Non possono in altri termini considerarsi debiti sociali i debiti erariali costituiti da imposte dirette e contributi previdenziali.

E ciò, alla luce del fatto che, precisa la sentenza in esame, “quanto alle voci per IRPEF e INPS, ... i redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, ai singoli soci per l’applicazione di principio di trasparenza fiscal. Ciò vuol dire che «il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell’IRPEF, reddito del contribuente ... e non della società ... » (Cass. 17362/2009)”.

Chiara Cracolici e Alessandro Curletti - Eutekne