06 dicembre 2024

Sospensione "invernale" degli invii di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Come già visto per la sospensione del mese di agosto (che va in parte pure oltre), anche in dicembre è di fatto bloccata la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di inviare diversi tipi di atti al contribuente (tra cui gli esiti dei cc.dd. “avvisi bonari” e “controlli formali”), fatte salve alcune specifiche circostanze di indifferibilità e urgenza – sulle quali un documento di prassi di quest’anno si è soffermato al fine di specificarne meglio l’ambito oggettivo.

In materia fiscale è da sempre nota la “peculiarità procedurale” del mese di agosto, e in parte nei primi giorni di settembre, laddove risultano infatti sospesi i termini:

·         per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali, così come quelli

·         relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”),

·         per i quali vi è dunque il non decorso dei termini, almeno fino a che non spirato l’intervallo di tempo in questione (si veda l’articolo Proroga e sospensione di adempimenti, versamenti e avvisi bonari nella “pausa estiva” dell’8 luglio 2024).

Più nello specifico sono varie le norme che interessano la citata sospensione, tra cui rientra quella del c.d. “Decreto Adempimenti e Semplificazioni” (art. 10, comma 1 del D.Lgs 1/2024) – commentato peraltro dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 9/E del 02/05/2024 (§ 4) – che a sua volta ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, che riguardano però lo stesso invio, piuttosto che la decorrenza dei relativi temini, di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno, così come dal 1° al 31 dicembre per quanto di interesse, risulta precluso all’autorità fiscale l’invio dei seguenti atti, fatte salve alcune ipotesi di deroga che si vedranno di seguito:

1) comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA;

2) comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973;

3) delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004;

4) inviti all’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, commi 634-636 della Legge 190/2014.

È dunque bene chiarire che, per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione – tra cui si è visto rientrare il mese di dicembre tuttora in corso – è letteralmente precluso all’autorità fiscale l’invio degli atti in precedenza indicati; quanto detto, si noti, ancorché gli stessi siano già stati elaborati o emessi, ma facendo altresì salvi i casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere dunque una deroga a simile regime di blocco.

A titolo esemplificativo, nella richiamata circolare n. 9/E/2924 (pag. 35) l’Amministrazione finanziaria ha indicato che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza, ad esempio:

·         le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;

·         l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (ex art. 331 del codice di procedura penale);

·         l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

In proposito l’Agenzia fa peraltro notare come si tratti, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel § 3.10.3 della precedente circolare n. 25/E del 20/08/2020, con cui erano stati per l’appunto individuati – sempre a titolo esemplificativo – alcuni casi di indifferibilità e urgenza in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 dal c.d. “Decreto Rilancio” (art. 157, comma 2 del D.L. 34/2020).

Redazione Fiscalfocus