28 luglio 2023

Sospesi gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori alluvionati

Dall’INPS le istruzioni operative per la fruizione della misura e per la ripresa di versamenti e adempimenti, fissata al 20 novembre, in unica soluzione

L’art. 1 comma 2 del DL 61/2023 ha disposto la sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione e indicati nell’allegato 1 al decreto. Il comma 6 della disposizione fissa al 20 novembre 2023 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le istruzioni operative per la fruizione della misura e per la ripresa di versamenti e adempimenti sospesi sono state dettate dall’INPS con la circ. n. 67/2023, limitatamente alla parte dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’Istituto afferma che sono compresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e agli atti di accertamento da vigilanza documentale, nonché il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo. La sospensione comprende altresì la quota a carico dei lavoratori e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Con riferimento all’ambito applicativo, la circolare precisa che la sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori alluvionati. Più nel dettaglio, i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione, mentre per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi la sospensione riguarda solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

Sotto il profilo operativo, l’INPS detta specifiche istruzioni ai diversi soggetti interessati dalla sospensione.

In particolare, nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune ai datori di lavoro con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “9B”; invece, per il datore di lavoro avente sedi operative in Comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso datore a richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

Circa gli UniEmens, viene specificato che:

-          per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile a luglio 2023, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “N981” (i committenti dovranno utilizzare il valore “40”);

-          chi abbia già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) deve inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale entro il 20 novembre 2023;

-          per i datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive permane l’obbligo di trasmissione della denuncia contributiva, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’alluvione.

Le aziende agricole assuntrici di manodopera dovranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per aziende agricole” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione). Per tali soggetti è sospesa la rata dei contributi relativi al quarto trimestre 2022.

Per artigiani e commercianti, a cui l’INPS rimanda a un successivo messaggio per le modalità di presentazione dell’istanza di sospensione, sono sospese le seguenti scadenze: prima e seconda rata dei contributi minimi 2023; i contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.

Per i lavoratori agricoli autonomi è sospesa la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2023; a tal fine è necessaria la presentazione di apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023.

In merito ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la sospensione riguarda i contributi relativi al saldo per l’anno d’imposta 2022 e al primo acconto per l’anno d’imposta 2023.

Rientrano nella sospensione in esame anche gli adempimenti e i versamenti dei datori di lavoro domestico.

Circa i versamenti, l’INPS precisa che rientra nella sospensione sia la rata dei contributi del secondo trimestre 2023, sia il versamento dovuto entro il decimo giorno dalla data di fine attività (fermo restando che ricada entro il 31 agosto 2023).

Eutekne - Daniele Silvestro