Per il superbonus possibile optare, per le spese 2022, per la fruizione in dieci rate.
Per tutti coloro che hanno sostenuto nel corso del 2022, senza sconto in fattura da parte del fornitore, spese agevolabili per il superbonus e gli altri bonus edilizi di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, con l’intenzione di cedere a terzi il credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, in ragione della probabile o certa “incapienza” della loro IRPEF o IRES lorda in dichiarazione dei redditi, l’approssimarsi della data del 30 novembre 2023 alimenta una comprensibile inquietudine, laddove a tutt’oggi non sia ancora stato individuato un cessionario disposto ad acquisire il credito d’imposta.
Per questi soggetti, infatti, il 30 novembre (in quanto termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2022) rappresenta il termine ultimo per poter presentare, con remissione in bonis, la comunicazione di opzione per la cessione del credito, a una banca o altro intermediario finanziario che si rendesse disponibile all’acquisto, per tutte le quote annuali del beneficio fiscale (cfr. art. 2-quinquies comma 1 del DL 11/2023 c.d. decreto “Cessioni”).
In verità, sul piano operativo, arrivati a questo punto dell’anno, la possibilità di trovare una banca disposta a comprare anche la quota annuale di credito d’imposta utilizzabile in compensazione nell’anno 2023 è vieppiù illusoria.
Ben che vada, d’ora in avanti, per le spese agevolate sostenute nel corso del 2022, si potrà trovare un cessionario disponibile ad acquistare le quote annuali utilizzabili in compensazione dal 2024 in avanti (c.d. “cessione delle rate residue”), con possibilità di esercitare la relativa opzione entro il 16 marzo 2024.
Questo stato di cose metterebbe dunque già fuorigioco, relativamente alla possibilità di beneficiare in concreto della quota di agevolazione 2023 sulle spese agevolate 2022, chi, non avendo trovato un compratore del credito, avesse anche una situazione di “incapienza” dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
E così è infatti, ormai senza rimedio (salvo appositi interventi normativi), per le spese sostenute nel 2022 e agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus; mentre, per le spese sostenute nel 2022 e agevolate con il superbonus va ricordato che l’attuale Esecutivo, in occasione del DL 11/2023 (art. 2 comma 3-sexies), ha introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 il nuovo comma 8-quinquies, ai sensi del quale “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023”.
Il contribuente che ha sostenuto (senza sconto in fattura da parte del fornitore) spese superbonus 2022 può dunque scegliere di non evidenziare alcunché nella dichiarazione dei redditi che presenta nel 2023 per il periodo d’imposta 2022 e di avvalersi del superbonus spettante sulle spese agevolate 2022 a cominciare dalla dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2024 per il periodo d’imposta 2023, indicando a quel punto una quota costante pari non già a un quarto della detrazione complessivamente spettante, bensì a un decimo.
Resta ben inteso che anche questa misura, che mira a portare ai tempi supplementari la salvezza per il beneficiario della sua possibilità di fruire concretamente del superbonus senza perderne irrimediabilmente già da ora la prima quota annuale, è destinata a fallire nei suoi intendimenti se il contribuente, nonostante la diluizione dell’orizzonte temporale di fruizione da quattro a dieci anni, si dovesse ritrovare ancora in una situazione di “incapienza” dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e/o a periodi successivi.
A meno che fosse possibile, come sembrerebbe poterlo essere, interpretare la norma nel senso che l’irrevocabilità dell’opzione di cui al nuovo comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 riguarda la diluizione del superbonus da beneficio fruibile in quattro quote costanti a beneficio fruibile in dieci quote costanti, ferma restando per il resto la possibilità di optare per la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione decennale fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 per il periodo d’imposta 2023, con termine ultimo di presentazione della comunicazione di opzione il 16 marzo 2024 (e remissione in bonis, nei casi consentiti, entro il 30 novembre 2024; si veda “Superbonus per spese 2022 in 10 anni con spiraglio per cedere le rate residue” del 1° luglio 2023).
Questa interpretazione della norma aprirebbe infatti un ulteriore spiraglio di alcuni mesi per quei contribuenti “incapienti cronici” che ben poco sollievo possono ritrarre dalla mera diluizione temporale delle rate annuali di detrazione in dichiarazione dei redditi.
Enrico Zanetti e Arianna Zeni - Eutekne