Spese ad utilità pluriennale da indicare sempre in dichiarazione anche in caso di mancata capienza fiscale per la detrazione.
Il riordino introdotto principalmente dal comma 10 dell’articolo 1 della Legge 207/2024 (nuovo articolo 16-ter del Tuir) per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75mila, e dall’articolo 15 del Tuir (in caso di superamento anche dei 120mila euro di reddito) impone di vagliare attentamente la situazione fiscale di ogni singolo contribuente in funzione dell’ammontare complessivo di oneri detraibili al fine di meglio calibrare il perimetro detraibile.
Questo per massimizzare il guadagno fiscale nel presente, avendo però a riguardo anche a quanto potrebbe accadere in futuro, in considerazione del fatto che il tetto alla detrazione potrebbe variare di anno in anno a seconda delle mutate condizioni reddituali/familiari del contribuente. Vediamo nel dettaglio.
Prima di ogni considerazione è bene specificare che la normativa in questione introduce un limite massimo di spesa detraibile e non di detrazione complessiva.
In altre parole, si deve avere riguardo all’ammontare di spesa potenzialmente detraibile (su cui si applica la percentuale fiscale di detrazione) e non alla somma finale delle detrazioni.
In caso di spese pluriennali (es. oneri di ristrutturazione di cui all’articolo 16 bis del Tuir) ogni anno assumerà rilievo la fetta di spesa detraibile nel singolo esercizio.
Per essere pratici ciò che rileva è il singolo decimo di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione riferito alla singola annualità via via oggetto di dichiarazione.
Tanto evidenziato, in termini pratici, come già scritto su questo giornale, va da sé che in caso di maggiori oneri disponibili rispetto alla capacità di detrazione prevista dalla normativa al contribuente converrà sempre privilegiare la scelta di quelle spese che offrono una maggiore detraibilità fiscale (in pratica quelle con l’aliquota più elevata). Per tale ragione, in caso di spese superiori alla capienza detraibile della singola annualità, sarà più conveniente, ad esempio, inserire fra gli oneri oggetto di recupero in dichiarazione quelli di ristrutturazione con aliquota al 50% (in ipotesi di prima casa- ex articolo 16 bis del Tuir) piuttosto che le spese universitarie con detrazione al 19% (articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir). Dall’altro lato, però, non si deve mai perdere di vista nemmeno la situazione futura perché va ricordato che la verifica sulla capienza va eseguita sulla singola annualità e come dicevamo la situazione reddituale potrebbe mutare di anno in anno.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi ad esempio nell’anno d’imposta 2025 con oneri detraibili per spese di ristrutturazione (ex articolo 16 bis del Tuir) e spese di risparmio energetico (ex articolo 1, commi 344-349, della Legge 296/2006) complessivamente superiori al tetto di spesa detraibile, sarà opportuno indicare sempre ogni singola voce nei vari campi del modello (730 o Modello Redditi), indipendente dalla scelta poi del singolo onere che verrà detratto all’atto della liquidazione definitiva del tributo. In pratica inserisco tutto nei vari campi e poi scelgo cosa detrarre o mi affido eventualmente al calcolo automatico offerto dal sistema.
Infatti, se nelle annualità successive le condizioni reddituali dovessero mutuare, così come la situazione dei figli a carico, in futuro si potrebbero aprire spazi di detrazione ad oggi preclusi.
Per tale motivo la mancata indicazione delle spese nel singolo anno di sostenimento del costo, potrebbe poi creare dei problemi per le dichiarazioni degli anni successivi, derivanti perlopiù dal mancato riporto automatico delle singole precompilate predisposte dalle Entrate, così come ipotesi di controllo delle dichiarazioni e di blocco al rimborso del modello 730, impedendo o rendendo difficoltosa la detrazione fiscale.
Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin - Il Sole 24 Ore