06 giugno 2025

Spese detraibili, utilizzo a scelta del contribuente

Dalle Entrate le istruzioni sul taglio dei benefici per i redditi oltre 75mila euro; si può privilegiare l’onere che fruisce dell’aliquota maggiore

In caso di sforamento del tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione. Per il calcolo delle soglie reddituali si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi (cedolare secca, mance, forfettari) e, per chi ha fatto il concordato biennale, vale il reddito effettivo. Rileva il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione, anche se solo per alcuni mesi.

Sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare 6/E, pubblicata il 29 maggio, che commenta il riordino delle detrazioni previste dalla legge 207/2024.

Tra le novità applicabili dal 2025, a parte l’innalzamento del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1.000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da 1.000 a 1.100 euro, la parte del leone la fa il nuovo articolo 16-ter del Tuir.

Tale disposizione ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2025, un tetto di importo agli oneri detraibili, che si applica sopra i 75mila euro di reddito e varia al crescere del reddito e in funzione del numero dei figli a carico. Sono esentate dal nuovo tetto le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e Pmi innovative.

L’importo delle spese che i contribuenti con redditi sopra-soglia possono detrarre è determinato da una “griglia” di due fattori: il reddito complessivo (assunto al netto del reddito della prima casa) e il numero dei figli a carico. Le soglie reddituali sono due: a 75mila euro scatta il tetto di 14mila euro, e oltre 100mila il plafond scende a 8mila euro. Ma non tutti possono beneficiare dell’intero massimale, che è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile; chi non ha figli a carico subisce una decurtazione del 50% del tetto, mentre la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico e all’85% con due.

LIMITI PER CHI HA REDDITI SOPRA-SOGLIA

Un chiarimento molto atteso, che conferma l’interpretazione proposta dal Sole 24 Ore (si veda la Guida Novità Fiscali 2025), è che spetta al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali espungere. La conferma è molto importante, perché le varie spese rientranti nel plafond possono dare, a parità di onere sostenuto, detrazioni differenti: vuoi perché cambia l’aliquota di detrazione (oltre al generico 19% vi sono erogazioni liberali con bonus dal 26% al 35%, a tacere dei bonus edilizi che arrivano a soglie maggiori), vuoi perché non tutte le spese subiscono il “décalage” regressivo oltre 120mila euro di reddito e si azzerano oltre i 240mila euro.

La circolare precisa che quest’ultimo limite regressivo “colpisce” la detrazione calcolata sulle spese dopo aver applicato il limite complessivo di spesa. Pertanto le due penalizzazioni (limite di importo e detrazione decrescente fino all’azzeramento) si applicano congiuntamente. Bisogna però tenere presente che, mentre il nuovo tetto si applica a tutte le detrazioni (eccettuate quelle sanitarie e gli investimenti in innovazione, di cui si è detto), sono esclusi dal décalage sui redditi oltre 120mila euro non solo le spese sanitarie, ma anche gli interessi passivi (a cui, invece, si applica il tetto), e le detrazioni previste da leggi speciali (ad esempio per donazioni ai partiti o erogazioni a Ets).

Nel compilare la dichiarazione dei redditi, quindi, i contribuenti – e i professionisti che prestano loro assistenza fiscale – dovranno porre particolare attenzione nella scelta del “mix” di oneri da conteggiare, allo scopo di minimizzare l’impatto restrittivo delle nuove disposizioni.

Per calcolare il numero dei figli a carico, fermo restando il rispetto del requisito reddituale, la circolare precisa che basta che siano a carico anche solo per una parte dell’anno a cui si riferisce la spesa e – in virtù del comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir - i figli rilevano anche se non si gode della relativa detrazione, perché sostituita dall’assegno unico universale.

Marcello Tarabusi - Il Sole 24 Ore