La domanda
Nel 2022 è stato realizzato un intervento superbonus 110% in un immobile abitativo unifamiliare terminato poi nel 2023. L'immobile è di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie. Le fatture vengono intestate e pagate dalla moglie e il relativo credito d'imposta 110% viene ceduto a terzi. Oltre all'intervento superbonus 110% vengono realizzate anche opere oggetto di ristrutturazione edilizia detraibile al 50% in dieci anni. Le relative fatture vengono intestate sempre alla moglie e le spese vengono pagate da un conto corrente co-intestato tra marito e moglie. Siccome però la moglie non ha capienza fiscale sufficiente per poterli detrarre si chiede se è possibile annotando in fattura i dati del marito a cui attribuire la spesa e consentire a lui la detrazione.
D. V. - Ravenna
Se le spese sono state sostenute nel 2023, l’annotazione in fattura per intestare la detrazione al marito capiente è possibile sino al 15 ottobre 2024. Se invece, si tratta di spese sostenute nel 2022, l’annotazione in fattura non è più possibile e la detrazione non si rende applicabile per incapienza della moglie. Come anche precisato nella guida al bonus ristrutturazione 50% (allegata alla circolare 12/E del 2024, pag 17), infatti, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale (anche 100% al marito comproprietario, nel caso di specie). Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1). In sostanza, solo se si tratta di spese sostenute nel 2023, è possibile procedere, entro il prossimo 15 ottobre 2024 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, per l’anno 2023), all’annotazione delle fatture intestate alla moglie, provvedendo ad indicare che la spesa è stata sostenuta al 100% dal marito, in modo da consentire la detrazione a quest’ultimo evitando di perdere il diritto alla detrazione per incapienza.
IlSole24Ore - Marco Zandonà