06 aprile 2023

Spese per il visto di conformità detraibili anche senza asseverazione di congruità

Col Ddl. di conversione del DL 11/2023 (il cui voto finale del primo ramo del Parlamento è atteso domani alla Camera) viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 119 comma 15 e dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020, ai sensi della quale, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, non è obbligatorio che le stesse siano ricomprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità.

La disposizione si è resa necessaria in seguito a una risposta a interpello della DRE Lombardia che ha generato non poche preoccupazioni da parte degli operatori del settore.

Sin dalla prima applicazione della disciplina del superbonus e delle opzioni di sconto o cessione, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, infatti, non vi sono stati dubbi di sorta sul fatto che l’attestazione di congruità delle spese, a cura del tecnico abilitato, dovesse comprendere anche tutte le spese professionali di natura tecnica collegate all’intervento agevolato, ma ben più di qualche perplessità sussisteva in merito al fatto che detto obbligo si estendesse anche alle spese professionali eventualmente sostenute per l’ottenimento del visto di conformità.

Premesso che, nella sua configurazione iniziale, la disciplina prevedeva l’obbligo di visto di conformità limitatamente al caso del superbonus fruito mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione (mentre, a decorrere dal 12 novembre 2021, tale obbligo è stato esteso a tutti i bonus fruiti mediante l’esercizio delle predette opzioni, nonché, limitatamente al superbonus, anche nel caso di fruizione “naturale” come detrazione in dichiarazione dei redditi), le norme poteva sembrare prevedessero la ricomprensione, nell’attestazione di congruità a cura del tecnico abilitato, della generalità delle spese su cui è possibile beneficiare della detrazione (e quindi, in questo senso, anche di quelle per il rilascio del visto di conformità ai sensi degli artt. 119 comma 1 e 121 comma 1-ter del DL 34/2020).

Come sottolineato su Eutekne.info (si veda “Asseverazione di congruità per detrarre le spese per il rilascio del visto di conformità” del 31 gennaio 2023), risultava comunque evidente il cortocircuito logico sottostante a un eventuale obbligo di valutazione di congruità di spese per determinate prestazioni professionali a cura di un soggetto le cui competenze professionali (urbanistiche ed edilizie) esulano completamente da quelle richieste per l’esecuzione delle prestazioni (due diligence amministrativo-fiscale) di cui gli viene chiesto di valutare la congruità dei relativi compensi.

Né, proprio in ragione di questa diversità di “campo professionale” delle spese per il rilascio del visto di conformità, la valutazione di congruità può basarsi sui valori massimi di cui al DM “Giustizia” 17 giugno 2016 (espressamente richiamato dal punto 13.4 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” n. 159844), il quale risulta previsto e applicabile solo con riguardo alle prestazioni professionali “tecniche” di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo.

Valorizzando il dato letterale delle norme, è intervenuta la risposta a interpello DRE Lombardia 23 dicembre 2022 n. 904-2020/2022 affermando che “solo laddove la spesa riferita” al rilascio del visto di conformità “sia asseverata […] il committente [...] potrà essere ammesso alla detrazione [...] delle spese relative al rilascio del visto di conformità”. Le conclusioni cui giunse la DRE della Lombardia si basavano su una interpretazione letterale che, con specifico riguardo agli interventi di efficienza energetica, aveva avuto le prime avvisaglie già nel contesto disciplinare “ante DL Antifrodi” (ossia quando l’obbligo di visto di conformità era limitato al caso del superbonus fruito mediante opzione per sconto o cessione), posto che la “Nota di chiarimento al computo metrico” dell’ENEA, aggiornata al 18 febbraio 2021 (slide 8), cita le spese per il rilascio del visto di conformità tra le spese professionali “esemplificative” da indicare nel computo metrico sottostante all’attestazione di congruità del tecnico abilitato.

Opportunamente, in sede di conversione del DL 11/2023, viene definitivamente risolta la questione con una norma di interpretazione autentica che chiaramente stabilisce che le spese per il visto di conformità sono detraibili anche se non sono ricomprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità.

Eutekne - Enrico Zanetti e Arianna Zeni