Le spese sanitarie possono dare diritto a seconda dei casi a una detrazione dall’IRPEF o a una deduzione dal reddito complessivo.
Nel primo caso, la disciplina di riferimento è contenuta principalmente nell’art. 15 del TUIR e l’agevolazione compete alla generalità delle persone fisiche che sostengono spese mediche generiche e di assistenza specifica per loro stesse o nell’interesse di familiari fiscalmente a carico o di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico (art. 15 comma 2 del TUIR).
Nel secondo caso, occorre riferirsi invece all’art. 10 del medesimo Testo unico nel quale, tra gli oneri deducibili che possono essere sottratti dal reddito complessivo assoggettato a IRPEF, sono contemplate le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica per persone disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (lett. b).
Tra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per l’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro rientrano, ad esempio, quelle sostenute per acquistare medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici), le prestazioni specialistiche, le spese chirurgiche e per ricoveri, le spese per protesi dentarie e sanitarie in genere (cfr., da ultimo, la guida Agenzia delle Entrate aggiornata a giugno 2026).
Rientrano tra le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 15 del TUIR anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (C.M. 1° giugno 99 n. 122, § 1.1.4).
Un dubbio che ancora potrebbe nascere in relazione alla detrazione fiscale spettante per le spese sanitarie, derivante presumibilmente da altre questioni legate ai bonus “edilizi” (si veda da ultimo “Frode per i crediti dei bonus edilizi per lavori nemmeno iniziati” del 19 giugno 2026), riguarda il momento di effettuazione delle prestazioni.
Giova ricordare al riguardo che, ai fini delle imposte sul reddito, il criterio per l’individuazione del momento di sostenimento di una spesa è quello di cassa quando la stessa viene sostenuta al di fuori dell’esercizio di impresa.
Rileva il momento di sostenimento della spesa
Ciò che rileva, dunque, non è il momento di esecuzione delle prestazioni, bensì il momento in cui avviene il pagamento della spesa, il quale deve peraltro avvenire mediante sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (art. 1 comma 680 della L. 160/2019).
Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF nella misura del 19%, posto che l’art. 15 del TUIR si limita a stabilire che gli oneri debbano essere “sostenuti dal contribuente”, l’Amministrazione finanziaria ha da sempre ribadito che “Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente” (da ultimo, guida Agenzia delle Entrate giugno 2026, p. 5).
Nel medesimo documento (p. 10) si afferma che “Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura”, senza richiedere che la prestazione debba avvenire in un determinato momento, che potrebbe essere anteriore al pagamento o anche in un successivo momento.
Peraltro, anche la disciplina di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS segue una logica “per cassa”, rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale (si veda “Ultimi giorni per trasmettere i dati delle spese sanitarie del 2025” del 29 gennaio 2026).
Alla luce di dette considerazioni, pertanto, pare corretto beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, di cui all’art. 15 del TUIR, nel modello REDDITI PF 2026 o 730/2026 (redditi 2025) per le spese sanitarie sostenute nel 2025, anche se la prestazione è stata resa nel corso del 2026.
Arianna Zeni - Eutekne