Da qualche settimana è iniziato l’anno scolastico 2023/2024: si coglie l’occasione per riepilogare tutte le relative detrazioni.
Spese scolastiche – L’articolo 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir prevede una detrazione del 19% per la spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali, da calcolare su una spesa massima di 800 euro. Si ricorda che l’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.
Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici. Sono altresì detraibili il servizio mensa e altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.
Rientrano nel predetto regime di detraibilità anche le spese sostenute per l’assicurazione della scuola, per le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico. Invece, non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria.
Asili nido - Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese (art. 2, comma 6, della legge n. 203/2008) fino ad un massimo di 632 euro. La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1 comma 355 della legge n. 232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
Disturbi specifici dell’apprendimento - L'articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR prevede una detrazione del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge n. 170/2010, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
Sono considerati sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.
Anche per tali spese la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Musica - Dal 1° gennaio 2021, in base a quanto previsto dall’articolo 15 lettera e-quater del TUIR, spetta una detrazione di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
· conservatori di musica,
· istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
· scuole di musica iscritte nei registri regionali;
· cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
La relativa detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari a carico del dichiarante. Si ricorda che per fruire della detrazione il pagamento deve essere stato effettuato con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi – Invece, l’articolo 15 comma 1 lett. i-quinquies del Tuir prevede una detrazione, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Istruzione universitaria - L’articolo 15 comma 1 lettera e) del Tuir prevede una detrazione, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Invece, nel caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur1, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso. In particolare, la detrazione spetta per le seguenti spese:
· tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
· c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
· soprattasse per esami di profitto e laurea;
· partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
· frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
· frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.
Preme ricordare che dall’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’articolo 1 comma 679 della legge bilancio 2020 n. 160/2019, la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Abbonamento al trasporto pubblico - In base a quanto previsto dall’articolo 15 comma 1 lettera i-decies) e comma 2 del Tuir è possibile portare in detrazione il 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro. Inoltre, tale importo costituisce anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare euro 250.
Serena Pastore - Fiscal Focus