Le principali alternative sono tre: il compenso per l’attività di amministrazione, la distribuzione di dividendi e il trattamento di fine mandato (Tfm).
Compenso dell’amministratore
Il compenso corrisposto all’amministratore costituisce, da un lato, un costo per la società e, dall’altro, un reddito imponibile per il percettore. Il principale vantaggio di tale forma di remunerazione risiede nella sua deducibilità dal reddito d’impresa ai fini Ires.
Affinché tale vantaggio possa concretamente realizzarsi, è però indispensabile che il compenso sia preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci.
Sul piano del rischio fiscale, occorre inoltre ricordare che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 113/E/2012, ha ribadito la propria facoltà di sindacare compensi che risultino manifestamente anomali, sproporzionati rispetto alle dimensioni dell’attività esercitata o funzionali al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti. La giurisprudenza prevalente si è generalmente espressa in senso favorevole a tale impostazione.
Distribuzione dei dividendi
La distribuzione degli utili rappresenta, sotto il profilo procedurale, una soluzione generalmente più semplice.
Per il socio persona fisica, la tassazione avviene mediante applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% e non comporta obblighi contributivi.
Il principale limite di questo strumento è rappresentato dal fatto che i dividendi non sono deducibili dal reddito d’impresa. L’utile societario viene quindi integralmente assoggettato a tassazione Ires prima della sua distribuzione ai soci.
La distribuzione degli utili, però, non transitando nel conto economico come componente negativa di reddito, non incide sulla redditività aziendale e consente di preservare indicatori di bilancio spesso rilevanti nei rapporti con il sistema bancario o nell’ambito della partecipazione a procedure di gara.
Trattamento di fine mandato
Tra gli strumenti a disposizione del socio-amministratore merita particolare attenzione il Tfm, che può rappresentare una soluzione interessante nell’ambito della pianificazione della remunerazione.
Dal punto di vista della società, gli accantonamenti effettuati al fondo Tfm sono deducibili per competenza; dal lato dell’amministratore, invece, la tassazione opera secondo il criterio di cassa e si realizza nel momento dell’effettiva percezione dell’indennità, potendo tra l’altro beneficiare del regime della tassazione separata, entro il limite di un milione di euro.
La presenza di un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto costituisce però un requisito imprescindibile. Da qui l’esigenza di prestare particolare attenzione alle modalità di attribuzione del diritto al Tfm.
In un’ottica prudenziale, il verbale con la nomina dell’amministratore e la previsione dell’indennità dovrebbe essere trasmesso all’interessato immediatamente dopo la chiusura dell’assemblea, via pec. Solo successivamente il soggetto designato dovrebbe formalizzare l’accettazione dell’incarico, preferibilmente sempre mediante pec.
Una simile sequenza documentale consente infatti di dimostrare che il diritto al trattamento di fine mandato è stato attribuito prima dell’inizio del rapporto amministrativo.
Anche la determinazione dell’importo richiede particolare attenzione. Pur non trovando applicazione le regole previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, le Entrate e la Cassazione richiedono che l’ammontare del Tfm sia preventivamente determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità, coerenti con le dimensioni dell’impresa e con la sua effettiva capacità economica.
Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni - Il Sole 24 Ore