È importante sottolineare che l'uso dei modelli uniformi comporta un'agevolazione economica per le parti con il dimezzamento dei costi del notaio. È con il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022) che sono stati definiti i modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro. Il Decreto attua quanto stabilito dell'articolo 2, comma 3, dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.
Legislazione di riferimento - Ricordiamo che con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 è stata recepita la direttiva (UE) del 20 giugno 2019/1151, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. L’iter, iniziato con l’articolo 29 della legge n. 53/2021, introduce la possibilità di costituire le Srl (Società a responsabilità limitata) e le Srls (Società a responsabilità limitata semplificata) attraverso una modalità online. Il passaggio rappresenta un momento chiave, infatti, le modalità di costituzione di queste tipologie di società erano antecedentemente regolate dall’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell’atto notarile la presenza delle parti. Il decreto segna, quindi, l’inserimento dei principi di digitalizzazione all’interno del diritto societario.
Atti costitutivi delle Srl e Srls –Per la costituzione delle società a responsabilità limitata, possono essere redatti utilizzando il modello standard (Allegato 1, al decreto in commento) «modello Srl», invece, per la costituzione delle Società a responsabilità limitata semplificata, possono essere redatti utilizzando il modello standard (Allegato 2, al decreto in commento) «modello Srl semplificata».
Ciascuna Camera di commercio, pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli standard della SRL e SRLS, anche in lingua inglese.
Il compenso per l'attività notarile è, infatti, determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.
Iscrizione al registro delle imprese - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della Srl o della Srl semplificata, deve depositarlo entro 10 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese competente (articolo 2330 del Codice civile).
Dunque, l'atto costitutivo delle Società a responsabilità limitata e delle Società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma telematica è strutturata in modo da consentire:
· l’accertamento dell’identità dei video – partecipanti;
· la verifica dei certificati di firma utilizzati;
· la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere;
l’apposizione della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari. All’esito della procedura telematica, l’atto di costituzione della società avrà la forma di un atto pubblico informatico.
Per ciò che concerne la nomina degli amministratori, questi possono non partecipare all'atto ed essere nominati in un momento successivo rispetto alla costituzione.
Importante precisazione attiene, infine, il fatto che l'utilizzo della procedura in commento è stato concepito solo per la costituzione societaria e non per le modifiche dei relativi atti costitutivi. Le modificazioni successive degli statuti avverranno, quindi con deliberazioni dell'assemblea dei soci adottate ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, con verbale redatto da notaio.
Richiesta presenza fisica delle parti - È previsto che il notaio possa interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.
Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facoltà di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 2, comma 6).
Autore: Cinzia De Stefanis