In arrivo limitazioni ai controlli in azienda da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Si tratta di una disposizione contenuta in un emendamento del relatore Vito De Palma di Forza Italia, al decreto fiscale in discussione in commissione Finanze alla Camera.
Un’ inversione di marcia che fa seguito ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo con la quale l’Italia è stata condannata per la mancanza di garanzie in caso di controlli fiscali con accessi e verifiche nei locali delle aziende o negli studi professionali.
Cosa prevede l’emendamento
L’emendamento, che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore, introduce modifiche alla legge a tutela dei diritti del contribuente. Nello Statuto, infatti, viene introdotto l’obbligo per i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Fiamme Gialle di dover indicare e motivare negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti per le verifiche “espressamente e adeguatamente” le circostanze e le condizioni che giustificano l’entrata nelle sedi dell’azienda o degli studi professionali.
Qualora non sussistano delle motivazioni al quale è conseguito il controllo da parte dei verificatori, è presumibile che la verifica o l’accesso sia viziato e, di conseguenza, impugnabile davanti al giudice tributario.
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Ritornando alla menzionata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, datata 6 febbraio 2025, l’Italia era stata condannata in quanto le norme attualmente in vigore non garantiscono un livello adeguato di difese qualora si verifichi un controllo o un’ispezione da parte delle autorità fiscali. A parere dei giudici, la violazione del diritto alla vita privata e al domicilio rientrano anche in possibili abusi.
In seguito alla sentenza in oggetto, in quanto valida per tutte le ispezioni fiscali eseguite dalle autorità fiscali, l’Italia è stata obbligata a revisionare la propria normativa e le regole su accessi e verifiche.
Nuove regole: da quando?
Le nuove disposizioni saranno valide solo per le verifiche e le ispezioni future ossia successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. Tra l’altro, la norma esclude gli atti e i provvedimenti già adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti conseguenti alla normativa in essere prima dell’entrata in vigore dell’emendamento.
Lucia Giampà - Fiscalfocus