Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 3 settembre scorso) dell’avviso del Ministero del Turismo che ha annunciato l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche è iniziato a decorrere il termine di 60 giorni terminato il quale saranno applicabili tutte le disposizioni, ivi comprese le sanzioni, di cui all’art. 13 – ter del D.L. n. 145/2023.
L’ambito applicativo della disciplina in commento non è del tutto chiaro e ha dato luogo ad alcuni dubbi. Ciò soprattutto con riferimento agli obblighi relativi alla sicurezza riguardanti gli immobili destinati all’attività ricettiva o all’attività locatizia. In particolare, almeno inizialmente non era chiaro se gli obblighi relativi alla sicurezza riguardassero o meno anche i soggetti che esercitano attività di locazione di immobili non professionalmente, quindi senza il possesso della partita Iva.
L’art. 13 – ter comma 7 del D.L. n. 145/2023 ha introdotto alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alla locazione breve ex art. 4 del D.L. n. 50/2023. E’ necessario però effettuare alcune distinzioni.
Infatti, la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale in vigore riguarda esclusivamente le unità gestite nella forma di impresa (in possesso del numero di partita Iva).
Un secondo ed ulteriore obbligo riguarda invece ogni soggetto, quindi indipendentemente dalla forma di gestione (attività di impresa o occasionale). In tale ipotesi tutte le unità immobiliari devono avere in dotazione dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Inoltre, la dotazione deve riguardare anche estintori portatili a norma di legge da collocare in posizioni accessibili e visibili. In particolare, gli estintori devono essere collocati in prossimità degli accessi e vicini alle aree di maggior pericolo. Deve essere installati in ragione di un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di estintore per piano.
Dal 3 novembre prossimo eventuali violazioni saranno sanzionate. La mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori funzionanti, sarà sanzionata con l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata. Inoltre, la sussistenza dei requisiti di sicurezza individuati dall’art. 13 – ter, comma 7 costituisce, tra l’altro, una condizione necessaria per ottenere il CIN.
Deve poi anche considerarsi che il successivo comma 8 assoggetta all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), chiunque eserciti, anche tramite intermediario, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale. Nel caso in cui l’attività sia esercitata da una società, la richiesta della SCIA deve essere effettuata dall’amministratore. A tal proposito deve essere ricordato che l’attività di locazione breve viene esercitata con più di quattro unità immobiliari, trova applicazione la presunzione di imprenditorialità di cui all’art. 1, comma 595 della L. n. 178/2020.
La mancata presentazione della Scia determina l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro a seconda delle dimensioni dell’immobile.
Nicola Forte - FiscalFocus