12 luglio 2024

Super deduzione anche per la conversione a tempo indeterminato

Per accedere alla super deduzione per nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023 devono essere soddisfatte specifiche condizioni, che sono state meglio definite dall’art. 4 del DM 25 giugno 2024, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

L’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 (soggetti “solari”) sia superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023. Si tratta, quindi, di una prima verifica che condiziona il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il DM definisce all’art. 1 come, appunto, “incremento occupazionale”).

Al riguardo, la Relazione illustrativa precisa che per identificare “i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, nonché a tutte quelle assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Ad esempio, nel caso del contratto di apprendistato la tipologia contrattuale costituisce di regola un contratto a tempo indeterminato ex art. 41 comma 1 del DLgs. n. 81/2015.

Non rileva, dunque, la circostanza che i lavoratori producano reddito di lavoro dipendente o assimilati, secondo quanto disposto dal TUIR.

L’incremento occupazionale, come sopra calcolato, rileva tuttavia solo a condizione che al termine del 2024 il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (2023). Si tratta della condizione definita dal DM come “incremento occupazionale complessivo”. Sul punto la Relazione illustrativa chiarisce che, in considerazione della finalità del beneficio, che mira a stimolare gli investimenti in capitale umano mediante assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti, sono incluse tra i decrementi anche le ipotesi di interruzione del contratto di lavoro fisiologiche (quali, ad esempio, il pensionamento). In tal caso, infatti, le assunzioni operate rientrano nell’ordinario turn over delle risorse attive.

Tanto premesso, sono previste regole ad hoc ai fini della determinazione delle citate condizioni.

Anzitutto, non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero a seguito di cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c.

Pertanto, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito delle suddette operazioni, gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti dall’avente causa. Ciò comporta, come precisato dalla Relazione illustrativa, che nel calcolo da effettuare tali dipendenti vanno espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). Tale scelta consegue al fatto che non può trattarsi come nuova assunzione il dipendente trasferito per il quale non vi è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro.

La sterilizzazione prevista viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d’imposta agevolato. Viene altresì disposto che, nei suddetti casi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 rilevano sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Il DM prevede inoltre che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, rilevano anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta 2024. Ai fini del calcolo dell’agevolazione, occorre però considerare il costo sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione.

I lavoratori con contratto di lavoro part time assumono rilevanza in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. È inoltre previsto che rilevino per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Per il calcolo delle medie occupazionali, si dispone che occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

Specifiche regole sono poi previste con riguardo ai gruppi. In presenza di “gruppo interno”, vanno rispettate le condizioni relative all’incremento occupazionale di gruppo e all’incremento occupazionale complessivo di gruppo. Infine, non rilevano i dipendenti assunti a tempo indeterminato precedentemente in forza presso altra società del gruppo, il cui rapporto di lavoro si è interrotto dal 30 dicembre 2023.

Eutekne - Pamela Alberti