15 dicembre 2022

Superbonus: cessione del credito per interventi a cavallo d'anno. Come comportarsi?

Si avvicina la conclusione dell’anno d’imposta 2022 e, inevitabilmente, ci si pone il problema della gestione delle spese afferenti il Superbonus sostenute a cavallo di due diversi anni d’imposta, laddove si intenda optare per la cessione del credito d’imposta.

Si tratta, quindi, di come gestire delle spese sostenute in parte nell’anno d’imposta 2022 e in parte nel 2023, che confluiranno in un medesimo Sal, che si intende cedere unitariamente, ad esempio, ad un istituto di credito.

A fornire utili indicazioni al riguardo è la risposta all’interpello n. 56/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate il 31.01.2022.

Nel predetto documento di prassi, in particolare, l’Amministrazione finanziaria affrontava il caso di un contribuente che intendeva avvalersi della cessione del credito relativamente a delle spese inerenti ad un intervento agevolato Superbonus sostenute in parte nel 2021 e in parte nell'anno 2022, ma per le quali il relativo SAL sarebbe stato emesso nel 2022 (e si sarebbe riferito quindi sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022).

Nello specifico, l'Istante chiedeva se le spese sostenute a cavallo di due anni (nel caso specifico 2021-2022) e riferite ad un unico SAL, fossero cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso, quale annualità doveva essere indicata ai fini della comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e Superbonus.

Si osserva all’uopo che, in base a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l'emissione di SAL è possibile esercitare l'opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi.

Nel caso di specie, considerato, che il SAL emesso rendicontava il corrispettivo maturato fino a quel momento, diviso come detto tra 2 diversi anni d’imposta, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l'opzione poteva essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante poteva fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Pertanto, dalla risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è possibile definire, quindi, il criterio da adottare anche per gli interventi avviati nel 2022 che raggiungeranno uno stato di avanzamento lavori nel 2023.

L’ipotesi a cui ci riferiamo è quella in cui vengono versati degli acconti già nel 2022 ma, al 31 dicembre di tale anno, non si sia ancora raggiunta la percentuale necessaria per la chiusura del SAL di riferimento. In questo caso, si dovrà attendere l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni e conseguentemente il sostenimento delle ulteriori spese rendicontate nel 2023 per poter procedere alla predisposizione dell’asseverazione a chiusura del SAL in questione.

Ebbene, laddove si verifichi una fattispecie del genere, in ossequio alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello in commento, sarà possibile cedere soltanto le spese sostenute nel 2023, mentre, relativamente agli acconti 2022, sarà possibile cedere soltanto le rate residue dal 2023 in poi.

La rata del 2022 potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Cerchiamo di chiarire meglio detto principio con un’esemplificazione pratica.

Si ipotizzi che il Sig. Rossi nel 2022 stia realizzando degli interventi di efficientamento energetico che fruiscono del Superbonus al 110%. Il contribuente, dopo la chiusura ad ottobre del primo SAL pari al 30% dei lavori complessivi, il 15/11/2022 ed il 27/12/2022 riceve le prime fatture che confluiranno nel secondo Sal per un importo pari a 10.000€ che paga in pari data. Al 31 dicembre 2022 non si è raggiunta ancora la percentuale del 60% dei lavori, di conseguenza, il secondo Sal potrà essere concluso solo nel gennaio 2023, dopo l’esecuzione di ulteriori lavorazioni e, conseguentemente, il sostenimento di ulteriori spese rendicontate nel 2023 pari a 50.000€.

Il tecnico quindi predisporrà nel 2023 l’asseverazione da trasmettere ad Enea inserendo nella stessa sia le fatture emesse a novembre/dicembre 2022 sia quelle emesse nel 2023.

Il Sig. Rossi, il quale intende cedere alla sua banca il credito corrispondente alla detrazione maturata, in ottemperanza ai principi statuti dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello più sopra richiamato, potrà esercitare l’opzione soltanto relativamente al credito maturato sulla spesa 2023, pari a 55.000€ (50.000*110%). Mentre, relativamente alle spese 2022, potrà cedere soltanto l’importo relativo a tre rate (ovvero quelle 2023, 2024, 2025) pari a 7.500€ e non l’intero importo e inserirà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 la quota di 2.500€ (rata 2022) non cedibile

Giuseppe Avanzato