Si avvicina rapidamente il termine del 31 marzo 2023, cioè della data entro cui deve essere effettuata la comunicazione di opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 per effettuare la cessione dei crediti originati dai bonus edilizi le cui spese sono state sostenute nell’anno 2022. La medesima scadenza riguarda il riconoscimento dello sconto in fattura da parte dell’impresa a cui è stato appaltato il lavoro o dai professionisti che hanno concesso lo sconto.
L’operazione è relativamente semplice e presenta alcune criticità proprio con riferimento allo sconto in fattura. Infatti, ove la comunicazione di opzione non fosse effettuata entro la predetta data il contribuente perderebbe definitivamente il diritto a beneficiare dell’agevolazione fiscale. Invece, qualora la spesa sia stata sostenuta effettuando il relativo pagamento, la mancata comunicazione dell’opzione relativa alla cessione del credito consentirà comunque di fruire del vantaggio fiscale. Inoltre, una soluzione potrebbe consistere nella possibilità, nell’ipotesi di comunicazione oltre i termini, di avvalersi della c.d. remissione in bonis.
Con riferimento a quest’ultimo caso, si consideri un contribuente che ha sostenuto nell’anno 2022 spese maturando il diritto alla detrazione per l’importo di 80.000 euro. In tale ipotesi sarà possibile effettuare la cessione del credito comunicando l’opzione entro il 31 marzo 2023 (termine così prorogato dal decreto c.d. milleproroghe).
Nell’ipotesi in cui il contribuente non osservasse tale adempimento entro la predetta scadenza del 31 marzo, potrà fruire nella prossima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 di una delle quattro quote di detrazione maturate, pari a 20.000 euro.
Successivamente, potrà ancora effettuare la cessione delle tre quote residue, pari complessivamente a 60.000 euro, effettuando la comunicazione entro il 16 marzo 2024. Risulta così evidente che la mancata comunicazione di opzione consente comunque di salvaguardare il beneficio fiscale nel seguente modo: nell’anno 2022, la detrazione di una quota e successivamente, come detto, la cessione delle tre quote di eguale importo della detrazione residua. In alternativa sarà comunque possibile fruire della remissione in bonis.
La situazione è invece ben diversa con riferimento allo sconto in fattura. L’emissione di tale documento a “zero” (se lo sconto è integrale) equivale al pagamento, cioè all’effettivo sostenimento delle spese. Si consideri ad esempio il caso in cui sia stata emessa la fattura per un SAL del 30 per cento (nell’ipotesi di Superbonus) in data 10 dicembre dell’anno 2022, ma il professionista incaricato non sia in grado di attestare il raggiungimento dell’effettiva esecuzione dei lavori pari al 30 per cento entro il 31 dicembre 2022. In pratica è come se il contribuente avesse pagato un acconto, prima del raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento. Tuttavia, in tale ipotesi, a causa del mancato raggiungimento della predetta percentuale non sarà possibile effettuare l’opzione di comunicazione entro il 31 marzo 2023. Inoltre, non avendo il contribuente effettivamente sostenuto la spesa, non potrà beneficiare neppure della detrazione. Se il raggiungimento della percentuale del 30 per cento di avanzamento dell’opera avverrà all’inizio dell’anno 2023, sarà possibile effettuare la comunicazione di opzione relativa allo sconto in fattura, limitatamente alla quota riferibile all’anno 2023. Ad esempio, se l’esecuzione dei lavori nell’anno 2022 è pari al 28 per cento e nel 2023 si è aggiunto un 3 per cento, lo sconto in fattura sarà possibile limitatamente al 3 per cento, Conseguentemente, con riferimento alla prima quota (del 28 per cento) la persona fisica non potrà fruire neppure del beneficio della detrazione e l’impresa che ha eseguito i lavori, e che ha emesso la fattura “a zero,” non sarà in grado di ricevere il credito per effetto dello sconto concesso. In tal caso l’impresa esigerà il relativo pagamento.
Ulteriori problemi possono sorgere per la gestione dello sconto in fattura relativo all’impianto fotovoltaico (intervento trainato da Superbonus). Si consideri ad esempio il caso in cui l’impianto sia stato ultimato il 30 novembre dell’anno 2022 e l’impresa abbia emesso la relativa fattura in pari data. Il tecnico avrà anche comunicato all’Enea la fine dei lavori. In tale ipotesi, però, il credito non sarà cedibile fin quando al termine dell’istruttoria il GSE non comunicherà l’accettazione dell’istanza, quindi quando l’istruttoria sarà completata, anche nelle more del perfezionamento del contratto. Nell’esempio precedentemente indicato fin quando l’istanza non sarà stata accettata il credito non sarà cedibile.
Conseguentemente, ove l’accettazione avvenisse successivamente al termine di comunicazione dell’opzione, quindi dopo il 31 marzo 2023, il contribuente rischierà di perdere il beneficio dello sconto in fattura. In pratica l’emissione della fattura avvenuta nell’anno 2022 equivale all’avvenuto pagamento nello stesso anno con la conseguenza che il termine di comunicazione dell’opzione entro il 31 marzo 2023 non potrà essere oltrepassato. A tal proposito non sembra neppure possibile avvalersi della remissione in bonis in quanto la mancata comunicazione dell’opzione non dipende da una mera dimenticanza del contribuente, ma dalla mancanza delle condizioni che la rendono possibile in quanto il GSE non ha comunicato l’accettazione dell’istanza relativa al contratto fotovoltaico entro il 31 marzo 2023.
Sarebbe stato quindi opportuno emettere la fattura all’inizio dell’anno 2023 in modo da avere più tempo per effettuare la comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2024 e conservare il diritto a fruire dello sconto in fattura.
Nicola Forte -Fiscalfocus