Tasse rinviate al 21 luglio per 4,6 milioni di partite e senza maggiorazione dello 0,40 per cento. La proroga, chiesta dalle associazioni di categoria e legata soprattutto alle nuove regole del concordato preventivo biennale (contenute nel Dlgs 81/2025) approvate la scorsa settimana e pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 giugno, alla fine ha trovato posto nel decreto fiscale approvato il 12 giugno dal Consiglio dei ministri insieme a una serie di interventi mirati, di fatto a costo zero, come quelli sulle spese di trasferta, la maxideduzione per chi assume, il riporto delle perdite o lo split payment per le società quotate. Dietrofront, invece, sullo stop al cumulo di regimi agevolati per chi rientra in Italia.
A sostenere con forza la proroga è stato lo stesso viceministro all’Economia Maurizio Leo, che intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa o le cosiddette pagelle fiscali). Non solo. Della proroga potranno beneficiare anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, alle partite Iva in regime di minimi o di quelle forfettarie in flat tax, e anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Isa. E, come spiega la relazione illustrativa, il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario fiscale che esce dal decreto legge approvato il 12 giugno prevede dunque la possibilità di saldare i conti delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, come detto fino al 21 luglio senza alcuna maggiorazione. Somma aggiuntiva che al contrario sarà dovuta dal 22 dello stesso mese fino al 20 agosto prossimo, consentendo, di fatto, ai contribuenti e ai loro intermediari di poter liquidare il primo acconto 2025 e il saldo 2024 entro il 30 luglio con una piccola aggiunta ma agganciando in pieno la pausa estiva di agosto. E sul punto il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio ringrazia il ministero dell’Economia per «aver accolto la nostra richiesta in linea con la compliance e la collaborazione che abbiamo evocato come Consiglio nazionale dal palco degli Stati generali».
Il decreto legge interviene anche su altre scadenze, come ad esempio quella delle delibere Imu di 74 comuni che potranno ora riapprovare entro il prossimo 15 settembre le decisione per adeguare le aliquote ai parametri standards fissati dal prospetto dell’economia. Molto atteso dalle imprese che operano in più Stati e che sfruttando le singole regole nazionali possono dedurre i costi oppure ottenere vantaggi fiscali in più Paesi. Il termine per presentare tutta la documentazione sul cosiddetto disallineamento da ibridi per mettersi al riparo da possibili sanzioni del Fisco è prorogato al 31 ottobre, ossia alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024. Di fatto questo consente alle imprese globalizzate di avere più tempo per la documentazione anti sanzioni, che era in scadenza al 30 giugno. Vengono poi ritenute tempestive le dichiarazioni sui redditi e Irap in scadenza il 31 ottobre 2024 ma presentate entro l’8 novembre 2024. Niente applicazione di sanzioni, quindi, ma neanche spazio al rimborso a chi aveva effettuato il ravvedimento operoso.
Il decreto interviene anche a delimitare ilo raggio d’azione della stretta sulle spese di trasferta: l’obbligo di tracciabilità varrà solo per quelle sostenute in Italia. Allo stesso tempo viene estese anche ai lavoratori autonomi l’obbligo di non pagare in contanti le spese di rappresentanza. Sempre sul reddito di lavoro autonomo le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica e professionale, ivi comprese quelle in Stp, costituiscono redditi diversi con un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Sull’Iva arriva lo stop allo split payment per le società quotate dal 1° luglio, un’abolizione che “asseconda” la scadenza dell’autorizzazione Ue. Mentre per contrastare comportamenti fraudolenti il Dl amplia il reverse charge nella logistica al settore del trasporto eliminando i riferimenti a prevalenza di manodopera e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L’opzione può essere esercitata da tutta la catena e la facoltà espressa da un subappaltatore non impegna gli altri soggetti.
Sempre in tema di imposte indirette per consentire alla filiera vitivinicola di avviare la produzione di vino dealcolato, viene anticipata l’entrata in vigore della norma che consente la produzione entro 1.000 ettolitri annui alla data di pubblicazione delle regole attuative mentre prima il riferimento era al 1° gennaio 2026.
Infine, il Dl prende atto dell’autorizzazione Ue sul nuovo regime fiscale degli Ets e delle imprese sociali (limitamente agli utili accantonati a riserva), che scatterà dal 1° gennaio 2026.
Marco Mobili e Giovanni Parente - Il Sole 24 Ore