L’articolo 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0. La misura si sostanzia nell’applicazione di un regime di credito d’imposta calcolato, per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione. Il Piano Transizione 5.0, in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. In particolare: il Piano Transizione 4.0 sostiene la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati, in attività di innovazione, R&S e riqualificazione delle competenze; il Piano Transizione 5.0 sostiene la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. Possono beneficiare del contributo in rassegna, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.
Entrando più nel dettaglio, la Misura 5.0 sostiene nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione capaci di conseguire una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi; l’incentivo non si configura come un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria, ammette al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario, non contempla importi minimi di spesa e gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione. Il beneficio cosi calcolato viene aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico e di un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile.
Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili quindi i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e che possono avere ad oggetto:
• BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI secondo il modello Industria 4.0 di cui agli Allegati A e B della Legge n.232/2016, interconnessi al sistema aziendale e capaci di generare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%;
• BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ossia beni strumentali nuovi relativi ad investimenti concernenti impianti di produzione di energia proveniente da fonti come l’ energia eolica, solare fotovoltaico e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica e destinati a sopperire al fabbisogno energetico; per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza pari ad almeno il 21,5% ed è inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo, dal 120% al 140%, per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza, almeno pari, a seconda dei casi, al 23,5 % ovvero al 24 %;
• FORMAZIONE5.0 finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Orbene, delineata la panoramica degli investimenti ammissibili, risulta utile condividere alcune precisazioni importanti.
Anzitutto occorre chiarire che se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 comunque resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Altro aspetto fondamentale, ai fini di una corretta comprensione dell’investimento ammissibile, è che gli investimenti in beni materiali per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fondi rinnovabili e la formazione 5.0 si qualificano come INVESTIMENTI TRAINATI ED OPZIONALI nel senso che danno accesso al credito d’imposta se fanno parte di un progetto di innovazione che preveda anzitutto l’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 quale appunto INVESTIMENTO TRAINANTE e che sia idoneo a far conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5%.
Come precisato nelle FAQ pubblicate recentemente sul sito del G.S.E., alla domanda se la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali ex All. A e B, Legge n° 232 del 2016 o deve considerare anche l'eventuale investimento finalizzato all'autoproduzione, viene chiarito che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se questi beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare a tali investimenti quelli in rinnovabili e in attività di formazione.
Fabiano De Leonardis - Fiscalfocus