Sostituzione macchinari e beni
Confermato che la sostituzione di macchinari dotati di motori Stage I con equivalenti Stage V consente di accedere alla procedura semplificata prevista per il calcolo del risparmio energetico. Il miglioramento tecnologico è considerato sufficiente come prova dell’efficienza, senza ulteriori documentazioni tecniche (FAQ 4.23).
La FAQ 4.24 chiarisce come applicare il metodo semplificato in caso di sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Il consumo del bene dismesso può essere stimato maggiorando del 5% quello del nuovo. Tre esempi illustrano i casi più comuni: la sostituzione di un singolo macchinario, interventi su una linea produttiva e operazioni su più processi. Quando coinvolgono l’intera struttura, il risparmio va valutato a livello complessivo in Tep.
Leasing
Anche i beni inizialmente acquisiti in leasing e poi riscattati possono rientrare nella procedura semplificata. Per verificarne l’ammortamento, si può fare riferimento ai coefficienti fiscali standard, come se fossero stati acquistati direttamente. Una soluzione che amplia le possibilità di accesso alle agevolazioni per molte imprese (FAQ 4.25).
Fotovoltaico e registro Enea
La FAQ 6.1 chiarisce che, qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici avvalendosi, nelle more della formazione del registro Enea, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificare l’avvenuta iscrizione a tale registro.
Fabbisogno energetico
Nel determinare il fabbisogno energetico dell’azienda, ora è obbligatorio considerare anche l’energia già autoprodotta da impianti esistenti o in costruzione. Il fabbisogno va calcolato come somma tra l’energia prelevata dalla rete e quella auto-consumata, per evitare sovrastime e favorire un dimensionamento corretto degli impianti futuri (FAQ 6.4).
Impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici per l’autoproduzione in autoconsumo a distanza possono beneficiare sia del credito d’imposta Transizione 5.0 sia dei contributi previsti dai decreti Cacer e Tiad. A condizione che produttore e consumatore abbiano lo stesso codice fiscale (salvo il caso di Esco), che la struttura sia chiaramente identificabile e che sia localizzata nella stessa zona di mercato (FAQ 6.11).
Cumulo con altri incentivi
La FAQ 8.6 conferma la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri aiuti nazionali o europei, purché riferiti a spese diverse. Il beneficio va calcolato al netto di altri contributi ottenuti per le stesse voci di costo. Ad esempio, se un investimento è coperto per il 60% da un’altra agevolazione, il 5.0 può coprire il restante 40%.
Questi chiarimenti si inseriscono in un contesto in cui la misura Transizione 5.0 sta registrando un interesse crescente. Secondo le stime attuali, l’ammontare delle richieste potrebbe superare i tre miliardi di euro entro fine 2025, a fronte dei 6,3 miliardi complessivamente stanziati. Un segnale forte della volontà delle imprese di investire in efficienza e sostenibilità, sfruttando al massimo gli strumenti disponibili.
IlSole24Ore - Marco Belardi