Preliminarmente deve essere osservato come l’uscita dal regime forfetario si verifichi al momento dell’incasso del corrispettivo che determina il superamento del limite di 100.000 euro. Non è quindi sufficiente la mera emissione del documento, ma è necessario verificare il superamento della predetta soglia di 100.000 euro avendo riguardo ai corrispettivi effettivamente percepiti.
In questo caso è evidente che l’imponibile e l’Iva riguardanti l’operazione in questione, ma anche le successive, debbano essere indicati all’interno della dichiarazione annuale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose indicazioni con riferimento alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (per i contribuenti che escono dal forfait a causa del superamento della soglia) con la circolare n. 32/E del 2023. La prima indicazione consiste nel fatto che l’adempimento annuale è limitato alla frazione di anno in cui il contribuente transita dal regime forfetario a quello ordinario.
In particolare, all’interno del modello dovrà essere indicata l’operazione il cui incasso ha determinato l’uscita dal regime forfetario, ma anche le operazioni, sia attive sia passive, effettuate e fatturate successivamente all’incasso che ha comportato l’uscita dal regime forfetario. In particolare, le fatture di acquisto potranno essere utilizzate per l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo.
Invece, non dovranno essere indicate all’interno del modello annuale le operazioni fatturate anteriormente all’uscita dal forfait, quindi anteriormente all’incasso che ha determinato il superamento della soglia di 100.000 euro. Ciò anche laddove le predette fatture dovessero essere incassate successivamente.
Uno dei passaggi più delicati è rappresentato dall’applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. Questo meccanismo deve infatti essere applicato tutte le volte in cui il contribuente modifica il regime di determinazione dell’Iva dovuta. Nel caso in esame il contribuente è passato dal regime forfetario, che non consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, al regime ordinario che, viceversa, consente l’esercizio di tale diritto. Si tratta, quindi, di una rettifica favorevole ai contribuenti che consente il recupero dell’Iva precedentemente non detratta allorquando il contribuente si trovava nel perimetro del regime forfetario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per i beni ammortizzabili è necessario tenere conto non solo dell’imposta corrispondente a tanti quinti quanti sono quelli mancanti al compimento del quinquennio, ma anche del numero di mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e l’uscita dal regime forfetario.
Si consideri il caso di un contribuente che abbia acquistato nell’anno 2023 (periodo durante il quale ha applicato il forfait) un bene strumentale con Iva non detratta pari a 1.100 euro. Il contribuente è uscito dal forfait il 1° ottobre 2024, avendo superato la soglia di compensi percepiti di 100.000 euro.
In questo caso è necessario preliminarmente suddividere l’Iva considerata in detrazione in “quinti”, quindi cinque quinti di 220 euro cadauno, e recuperare l’Iva per il periodo 2024-2027. Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, il recupero dell’Iva relativa all’anno 2024 non potrà essere pieno. In particolare, l’importo di 220 euro deve essere diviso per 12 e moltiplicato per 3. Ciò in quanto l’uscita dal regime forfetario ha interessato solo il periodo ottobre-dicembre del 2024. In questo caso l’importo recuperabile in detrazione ammonta a 55 euro. L’importo così determinato deve essere sommato al recupero relativo alle residue tre annualità (2025-2027) pari a 660 euro. In buona sostanza, l’importo recuperabile all’interno della dichiarazione Iva, che determina un incremento del credito, ammonta a 715 euro (55 + 660).
Invece, se si tratta di beni non ancora utilizzati all’atto dell’uscita dal forfait, il recupero dell’Iva potrà essere integrale. Si tratta, ad esempio, dei beni ancora presenti in magazzino (invenduti), ma acquistati senza poter detrarre l’Iva durante il periodo di applicazione del regime forfetario.
Nicola Forte - Fiscalfocus