Negli studi stanno tornando in queste ultime settimane, con forza, alcune domande ricorrenti su Vinted, Amazon, eBay e, più in generale, sulla vendita di beni tramite piattaforme digitali: “Se vendo qualche capo usato devo dichiarare?”, “Sotto quale cifra di incasso sono al sicuro?”, “Mi chiedono il codice fiscale: significa che devo pagare le tasse?”. Come sappiamo, dal 2023 è operativo in Europa un sistema che rende molto più semplice per le Amministrazioni finanziarie ricostruire i volumi di vendita online, distinguere le dismissioni occasionali da attività strutturate e selezionare le posizioni da controllare. E adesso i controlli dell'Agenzia si stanno facendo via via più stringenti e moltissimi contribuenti stanno ricevendo lettere.
Il cambio di passo si lega alla direttiva DAC7 (direttiva UE 2021/514), recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. In altre parole, non è nata una “una tassa su Vinted”, come qualcuno l'ha ribattezzata, ma cresce la trasparenza, perché le piattaforme sono tenute a raccogliere e trasmettere dati sui venditori che superano determinati limiti, e questi dati confluiscono nei flussi informativi tra Stati membri. Lo chiarisce la stessa Agenzia delle Entrate nelle pagine dedicate allo scambio automatico DAC7.
Sul piano operativo, l’Italia ha disciplinato modalità e tracciati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 novembre 2023, che definisce le regole di comunicazione in attuazione del D.Lgs. 32/2023. L’obbligo riguarda attività come e-commerce (vendita di beni), affitti immobiliari, servizi personali e noleggio mezzi di trasporto.
Da qui arriva la nuova stretta del Fisco: non perché sia comparso un divieto improvviso, ma perché l’Agenzia dispone di dati più strutturati e confrontabili anno su anno, utili a far emergere chi utilizza i marketplace come canale stabile di guadagno senza un corretto inquadramento fiscale.
Le soglie da conoscere
Uno dei dubbi più frequenti nasce dalle soglie DAC7. Molti utenti le interpretano come una franchigia fiscale (“sotto 2mila euro non dichiaro nulla”), ma in realtà sono soglie che, in via generale, incidono sugli obblighi di reporting della piattaforma, non sull’imponibilità in sé. È molto chiaro, ad esempio, quanto riportato da eBay: se il venditore residente nella UE in un anno raggiunge 2mila euro di vendite oppure conclude 30 transazioni, eBay è obbligata a comunicare determinate informazioni alle autorità fiscali competenti.
I limiti sono proprio questi: la direttiva in sostanza punta a tracciare i redditi online e contrastare l’evasione, obbligando le piattaforme alla segnalazione oltre 30 vendite o 2mila euro, ma senza introdurre una nuova tassa automatica sulle vendite.
Sul fronte Vinted, l’impostazione è la stessa: la piattaforma spiega che la comunicazione DAC7 impone di fornire alle autorità fiscali alcune informazioni sui venditori e che il completamento della comunicazione non significa, di per sé, che si debbano pagare tasse sulle vendite concluse. Inoltre, sottolinea che la vendita di articoli personali, in molti casi, non è tassata e che l’attenzione si concentra soprattutto sui venditori professionali che vendono per profitto.
Le soglie sono dunque un campanello di tracciabilità e un criterio che fa partire la raccolta o la trasmissione dei dati da parte della piattaforma. L’obbligo fiscale del venditore dipende invece dalla natura dell’attività, dall’abitualità e dall’eventuale organizzazione, non dal solo superamento della soglia.
Quando si passa da privato a professionale
L’area più delicata è il confine tra la vendita occasionale di beni personali e l’attività abituale di commercio. Vendere un regalo indesiderato o un vestito usato ogni tanto, senza una logica organizzata e senza un vero modello di business normalmente non integra un’attività d’impresa. Per questo le piattaforme stesse insistono sul fatto che la vendita di articoli personali è spesso fiscalmente irrilevante.
I problemi iniziano quando, guardando i fatti, emerge una continuità che assomiglia a un’attività commerciale. Non serve un magazzino o un sito: basta un comportamento ripetuto nel tempo con caratteristiche tipiche del venditore strutturato, come la costanza delle inserzioni, la rotazione della merce, una politica prezzi competitiva e soprattutto l’acquisto mirato per rivendere.
È qui che aumenta il rischio di riqualificazione in attività d’impresa, con le conseguenze classiche: partita IVA, gestione IVA (quando dovuta), corretto trattamento dei redditi e, a seconda dell’inquadramento, attenzione anche al profilo contributivo.
La novità, alla fine, non è il principio, che in realtà è noto da tempo, quanto la probabilità di intercettazione, perché i flussi DAC7 riducono drasticamente l’opacità del fenomeno e rendono più semplice selezionare soggetti con volumi compatibili con un'attività abituale.
Cosa viene controllato e quali rischi si corrono
La disciplina DAC7 prevede un impianto di regole e responsabilità che riguarda in prima battuta i gestori di piattaforme, chiamati a comunicare secondo modalità definite anche dal provvedimento del 20 novembre 2023.
Per il venditore, invece, il rischio è quello ordinario dell’accertamento: se l’attività è sostanzialmente commerciale e non è stata correttamente inquadrata, possono arrivare recuperi di imposte, sanzioni e interessi, oltre alle possibili ricadute IVA e contributive a seconda dei casi.
In concreto, ciò che cambia è che l’Amministrazione può disporre di un quadro informativo più completo su numero di operazioni e corrispettivi, rendendo più semplice contestare la mancata dichiarazione laddove emergano indici di abitualità.
È anche importante non cadere nell’errore opposto: superare 30 operazioni o 2mila euro non equivale automaticamente a evasione, perché si può essere sopra soglia con vendite di beni personali senza finalità di lucro. Però significa che i dati possono essere comunicati e dunque, in studio, conviene gestire in modo preventivo la documentazione senza errori.
Da DAC7 a ViDA
A completare il quadro c’è un segnale politico molto chiaro: l’Unione Europea sta spingendo su digitalizzazione e tracciabilità. Il Consiglio UE ha adottato il pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA) l’11 marzo 2025, esplicitando l’obiettivo di adeguare le regole IVA alla trasformazione digitale, contrastare le frodi e ridurre gli oneri amministrativi.
ViDA non sostituisce DAC7 e non va confuso con gli obblighi di reporting delle piattaforme. Però rafforza la direzione di marcia: più interoperabilità, più dati, più capacità di controllo e, di conseguenza, meno spazio per “zone grigie” nell’economia delle piattaforme.
Fiscalfocus - Miriam Carraretto