13 marzo 2026

Verifiche della GDF in azienda in casi delimitati

Il comando della Gdf dà istruzione ai reparti dopo la modifica dello Statuto. Vanno utilizzate le banche dati là dove la risposta può risultare adeguata

Nuove regole per gli accessi in azienda da parte della Guardia di finanza. Maggiore scambio di dati, attenzione alla proporzionalità della misura e visite in sede solo se strettamente necessarie.

Per i riscontri sui Pos, partite Iva apri e chiudi l’accesso sarà sempre possibile, in quanto il riscontro sul posto è l’unico strumento a disposizione per la verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, come può essere considerato l’invio dei corrispettivi.

Dopo le censure della sentenza della Corte dei diritti dell’uomo (Cedu) del 6 febbraio 2025, sentenza Italgomme, e le disposizioni introdotte dall’articolo 13 bis del Dl 84/2025, (legge 108/2025) che ha modificato lo Statuto del contribuente, il comando della Guardia di finanza, nelle scorse settimane, ha fornito le istruzioni operative ai suoi reparti.

Sentenza Italgomme

Con la sentenza di febbraio 2025 la Cedu ha contestato, alla normativa italiana tributaria, un eccesso di discrezionalità, in materia di potere di accesso, con inadeguate garanzie procedurali per proteggere i contribuenti da abuso e arbitrarietà sia in fase antecedente sia in fase successiva dei controlli. Per quanto le indicazioni in tal senso fossero già previste nella normativa interna per la Corte si doveva fare di più: un controllo giurisdizionale effettivo dell’esercizio del potere di ingerenza nel domicilio.

Dopo le modifiche allo Statuto del contribuente

Il legislatore è quindi intervenuto sullo Statuto per una maggiore incisività, prevedendo che debbano essere adeguatamente motivate e indicate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Non si è intervenuti invece sulle norme attributive dei poteri di controllo agli organi dell’autorità giudiziaria. I locali degli accessi individuati dalle disposizioni sono quelli dell’azienda, del lavoro, degli studi professionali e delle abitazioni a uso promiscuo essendo gli accessi alle abitazioni private regolati da altre disposizioni e dietro autorizzazione della procura della Repubblica.

In tale contesto sono due i binari su cui si dovranno muovere gli uomini della Gdf per dare corso agli accessi e verifiche in loco: una misura adeguata all’oggetto del controllo, idonea, cioè, a conseguire le finalità del controllo; e una misura necessaria: non devono esistere mezzi istruttori alternativi che consentano di raggiungere lo stesso risultato con minore sacrificio dei diritti del contribuente.

In buona sostanza, ci dovrà essere una intensità graduata all’intervento in essere, tenendo conto del contesto di riferimento e delle informazioni già disponibili o reperibili. E in questo punto la circolare sottolinea un passaggio importante: «ricorrendo a mezzi istruttori alternativi meno invasivi».

Insomma, in un contesto dove le informazioni sono sempre più disponibili, grazie a un vasto patrimonio informativo, per la Gdf dovrà essere posta maggiore attenzione a argomentazioni e motivazioni quando si decide di avvalersi dell’accesso.

Ma le istruzioni forniscono indicazioni chiare anche su quando si può fare l’accesso suddividendo le valutazioni in condizioni e circostanze. Le condizioni per cui si potranno condurre le attività ispettive, presso la sede commerciale o professionale del contribuente, sono le esigenze operative sottese all’esecuzione dell’accesso ispettivo e dovranno avere un collegamento concreto all’indagine e alla raccolta delle informazioni.

Si fa riferimento, ad esempio, alla verifica di elementi di rischio fiscale. Di fronte a quest’attività si aprono due strade: la prima, valutare la documentazione contabile preferendo l’invio di una richiesta di trasmissione tramite Pec; la seconda, accertamento solo attraverso una attività da esperire presso i locali aziendali. In questo caso si farà ricorso al potere di accesso.

Venendo alla seconda categoria di paletti, quella delle circostanze, la Gdf procede a una interpretazione del dettato Cedu, considerando le tipologie di attività non tipizzate in elenco definito e fornisce appunto una elencazione esemplificativa: ricerche di documentazione contabile e extracontabile nelle apparecchiature aziendali; effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi esclusivamente presso il contribuente. Più precisamente la circolare indica: l’esistenza e l’esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili;

la quantificazione delle giacenze di magazzino; il riscontro delle consistenze di cassa; l’identificazione sul posto dei lavoratori dipendenti; l’effettuazione di analisi qualitative che danno luogo a responsi di natura tecnica;

la misurazione del consumo unitario medio di fonti energetiche impiegate per la produzione; la resa lavorativa media del personale impiegato; la rilevazione dei listini prezzi; il calcolo dei consumi di materiali necessari ai processi produttivi; ogni altro riscontro o rilevamento materiale, documentale o fattuale utilizzabile nel quadro della ricostruzione della base imponibile;

E poi la voce legata a verifiche che richiedano una azione continuativa e coordinata di riconciliazione, confronto, analisi e elaborazione di un insieme di dati contabili, extracontabili, materiali e fattuali, difficilmente praticabile senza una cognizione diretta da parte dei verificatori.

Fuori da queste necessità la circolare indica una altra strada: « le finalità ispettive possono essere comunque perseguite facendo ricorso agli altri poteri».

Cristina Bartelli  - Il Sole 24 Ore