05 settembre 2024

Versamenti indiretti nelle società di famiglia da imputare a tutti i soci pro quota

Il Tribunale di Bari, nella sentenza del 13 febbraio scorso, esamina una complessa vicenda – attinente ai versamenti in conto futuro aumento di capitale e alla loro utilizzabilità – che portava a una forte contrapposizione tra l’amministratore di una srl e uno dei soci di minoranza appartenenti alla medesima famiglia.

Si afferma, innanzitutto, che, in un contesto di diverse “società di famiglia” tra i medesimi soggetti, i versamenti effettuati a una srl non direttamente dai soci ma dalle altre società, in base a un “accordo di famiglia”, e registrati in contabilità come versamenti in conto futuro aumento di capitale, vanno riferiti a tutti i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, nonostante l’autonoma soggettività giuridica di ciascuna società, valorizzando la volontà dei soci.

Con riguardo ai suddetti versamenti in conto futuro aumento del capitale, è da ricordare come tale dazione di denaro – costituente una riserva – sia finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale. Al riguardo si è parlato di riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogate (cfr. Cass. n. 16393/2007). Ove l’aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato. Ciò non a titolo di rimborso di una somma data a mutuo, ma per essere venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita. Affinché la dazione del socio possa essere ricondotta a tale categoria è necessario che la subordinazione a un aumento di capitale sia chiara e inequivoca, mediante l’indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l’effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene rinviato, si presenti comunque sin dall’inizio teso, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale (cfr. Cass. n. 24093/2023). Nel caso di specie si dibatteva circa l’utilizzabilità di tali versamenti a copertura dell’intervenuta perdita integrale del capitale sociale; circostanza che sarebbe stata certa qualora essi fossero stati qualificati come in conto capitale (o a fondo perduto).

Ciò che tuttavia rendeva invalida la deliberazione assembleare di riduzione a zero e contestuale aumento del capitale sociale senza considerare tale riserva era il fatto che, nella Nota integrativa dei bilanci in cui questi risultavano, era stata precisata la loro utilizzabilità non solo per aumento di capitale ma anche (proprio) per la copertura di eventuali perdite.

A fronte di ciò, l’imputabilità dei versamenti a tutti (come acclarato nel caso esaminato) o solo ad alcuni dei soci (come aveva provato a far risultare l’amministratore della srl “alterando” le scritture contabili) non escludeva il dovere di un loro utilizzo prioritario per coprire le perdite, prima di considerare perduto il capitale sociale.

Questa delibera, peraltro, era da considerare invalida anche per abuso di maggioranza. Risultava, infatti, ingiustificato l’ingente sovrapprezzo stabilito, trattandosi di una società priva di dipendenti, pacificamente inattiva e senza un progetto di investimento che giustificasse una simile previsione, con la conseguenza che la decisione appariva sostanzialmente tesa a escludere dalla compagine sociale il socio di minoranza (attore), in quanto impossibilitato al versamento del sovrapprezzo.

Quanto all’alterazione delle scritture contabili da parte dell’amministratore della srl, nel tentativo di escludere la riferibilità dei versamenti in conto futuro aumento di capitale anche al socio minoritario in questione, i giudici baresi osservano come non costituisca causa di danno diretto per quest’ultimo ex art. 2476 comma 7 c.c. (che subiva anche un atteggiamento ostruzionistico rispetto all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., per il quale la srl veniva condannata al pagamento delle spese processuali).

Infatti – a prescindere dalla utilizzabilità, dei versamenti del caso di specie, a copertura perdite – solo ove l’aumento non sia operato il socio avrebbe diritto alla restituzione di quanto versato. Ciò, come detto, non a titolo di rimborso di una somma data a mutuo, ma per essere venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Bari, però, il socio di minoranza non aveva dimostrato né l’assenza della delibera di aumento, né la scadenza del termine eventualmente fissato dal giudice ex art. 1183 c.c.

L’alterazione delle scritture contabili della società e l’impedimento del diritto di controllo del socio di minoranza neanche legittimano, di per sé, l’accoglimento dell’azione sociale di responsabilità da questo proposta nei confronti dell’amministratore. Tali condotte, tuttavia, integrano gravi irregolarità nella gestione che ne giustificano la revoca dalla carica ex art. 2476 comma 3 c.c.

Eutekne - Maurizio Meoli