16 marzo 2023

Via libera alla cessione anche se la fattura di acconto non indica lo sconto in fattura

La cessione della detrazione sotto forma di sconto è ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 247/2023.

La cessione della detrazione sotto forma di sconto è ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 247/2023.

L’istanza è stata presentata da una società che nel 2021 ha eseguito alcuni interventi rientranti nel bonus facciate, per i quali il committente ha optato per lo sconto in fattura. La società ha emesso una fattura in acconto d'importo pari al 10% del corrispettivo concordato, regolarmente pagata dal committente, e una successiva fattura a saldo, pari al 90% del totale dovuto, in cui dopo aver indicato l'importo complessivo dell'intervento effettuato ed aver portato in deduzione l'acconto in precedenza fatturato e pagato dal committente, ha applicato lo sconto sulla differenza (90 per cento dei lavori). Considerato che in fase di cessione del credito l'organo di revisione legale dell'istituto di credito ha sollevato perplessità in ordine alla correttezza dell'operato, la società chiede un parere in merito alla soluzione interpretativa più corretta da applicare al caso prospettato.

L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ossia l’articolo 121 del DL Rilancio n.34/2020, precisa che per evidenziare l’esercizio dell’opzione da parte del committente per lo sconto in fattura il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto applicato, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato, anche in caso di sconto parziale (nota 18 Circolare n.19/2022), e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Qualora nella fattura di acconto non sia indicato l’esercizio dell’opzione, il fornitore non ha titolo per maturare il credito, pari allo sconto stesso, che non trova riscontro nella fattura. In tal caso, il committente potrà fruire dell’agevolazione sotto forma di detrazione e successivamente cedere il credito a terzi.

Secondo l’Agenzia, nonostante l'errore di fatturazione commesso, ricorrono gli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento ed è, quindi, possibile dimostrare che:

·         l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente,

·         il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte,

·         gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Quindi, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione in sede di dichiarazione annuale, né l'abbia ceduta a terzi, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che la cessione della detrazione sotto forma di sconto sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.

In tal caso, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto ¬ su cui calcolare lo sconto spettante ¬ nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Inoltre, è possibile integrare, con un documento extra-contabile, la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati: ciò per la prova dell’indisponibilità della detrazione in capo al committente.

Infine, l’Agenzia precisa che la presenza di errori come quello commesso nella fattispecie in esame, pur non inficiando la spettanza della detrazione, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.

Serena Pastore - Fiscalfocus