Con la pubblicazione della Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Amministrazione finanziaria rilascia i chiarimenti interpretativi in materia di welfare aziendale, le cui disposizioni sono state introdotte dall’articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48.
La citata disposizione ha introdotto un regime derogatorio delle ordinarie disposizioni fiscali in tema di welfare aziendale, previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, secondo le quali non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, soglia che delimita il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile.
In via eccezionale, solo per il periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Con riferimento all’ambito oggettivo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detassazione produce i propri effetti anche ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ambito di erogazione dei premi di risultato. Tale effetto, purché i contratti aziendali o territoriali prevedano tale possibilità, si realizza anche nel caso in cui il lavoratore scelga di usufruire dei benefit in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Sul punto si veda la Circolare n. 28/E del 2016.
Con riferimento alla speciale misura collegata alle utenze, la circolare in commento chiarisce che al fine di evitare che si fruisca più volte della detassazione in relazione alle medesime spese, le somme pagate nel 2023 per le utenze riferite a consumi del 2022, già rimborsate ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis, non potranno essere considerate ai fini della nuova agevolazione. Il regime in commento, inoltre, costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa ed autonoma rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 2023.
Con riferimento all’ambito soggettivo la disposizione, evidentemente, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR. Pertanto per i figli di età non superiore a ventiquattro anni bisognerà verificare che il reddito a tale ultima data non sia superiore a 4.000 euro. In tutti gli altri casi la soglia è fissata a 2.840,51 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi. L’agevolazione spetterà ad entrambi i genitori anche nel caso in cui questi si accordino per attribuire l’intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo più alto.
Il beneficio fiscale è applicabile anche nei casi in cui, pur nei limiti dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, la detrazione non è spettante in ragione delle disposizioni in materia di assegno unico universale. A tal fine, infatti, l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che, ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». Per la restante platea di lavoratori resterà applicabile la disposizione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR secondo il limite ordinario di 258,23 euro e senza che la detassazione possa estendersi ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Ai fini applicativi la norma subordina l’applicazione della misura alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Senza dichiarazione l’agevolazione non è applicabile. Di tale dichiarazione, da conservare agli atti, bisognerà renderne conto in caso di controlli. Inoltre il beneficio potrà essere riconosciuto dopo che il datore di lavoro abbia previamente informato le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti o, al massimo, provvedendovi entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.
Qualora le condizioni siano venute meno, il lavoratore deve darne prontamente comunicazione al datore di lavoro, che potrà procedere ad eventuali conguagli.
Paolo Iaccarino - Fiscalfocus